| 1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre
1990, n. 341, va interpretato nel senso che gli affidamenti e
le supplenze conferite ai ricercatori confermati rappresentano
un impegno didattico aggiuntivo rispetto a quello stabilito
nell'articolo 32 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980.
| |