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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30216
DDL2491-0002
Progetto di legge Camera n. 2491 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2491)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C2491. TESTIPDL
...C2491.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2491 ZZ12 ZZPD ZZTR
             (Rappresentanza sindacale unitaria).
    1.  In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui
  all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, e
  successive modificazioni, e nelle unità amministrative
  individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
  modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di
  eleggere una rappresentanza sindacale unitaria.  I contratti e
  gli accordi collettivi, stipulati dai sindacati di cui
  all'articolo 7, stabiliscono le modalità per la elezione
  garantendo l'attuazione dei seguenti princìpi:
        a)  elettorato attivo e passivo a tutti i
  lavoratori;
        b)  voto segreto su liste e con sistema
  proporzionale;
        c)  periodicità delle elezioni almeno triennale, a
  pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi
  dalla scadenza.
    2.  Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i
  diritti di informazione, di consultazione, di indirizzo e di
  contrattazione previsti da norme di legge e da contratti
  collettivi, alle condizioni stabilite dalle medesime fonti.
    3.  La contrattazione e gli accordi di cui al comma 1
  definiscono il regolamento di funzionamento, le procedure di
  verifica nonchè le sedi e le modalità di soluzione delle
  controversie.
    4.  Nelle unità che occupino fino a 15 dipendenti sono
  costituite rappresentanze unitarie interaziendali con modalità
  che vengono definite dalla contrattazione collettiva di
  livello nazionale.  La contrattazione collettiva di livello
  nazionale definisce
 
                               Pag. 3
 
  anche le modalità di esercizio delle funzioni delle
  rappresentanze unitarie interaziendali, i loro diritti nonchè
  quelli dei loro componenti.
    5.  Nella prima fase di applicazione della presente legge,
  trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
  proprio decreto, da emanarsi nei successivi novanta giorni,
  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei
  lavoratori e dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per
  la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie,
  garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1 e
  tenendo conto, ove possibile, della disciplina contrattuale
  prevalente in materia.
    6.  Il decreto ministeriale si applica esclusivamente nei
  casi in cui i contratti collettivi, di cui al comma 1,
  manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione
  ai princìpi di cui allo stesso comma 1.
    7.  Le controversie, relative alle elezioni di cui al
  presente articolo, rientrano nella competenza del pretore, in
  funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui le elezioni
  si svolgono.
    8.  Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei
  lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di
  formazione lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo
  determinato di durata superiore a 6 mesi oppure, nel settore
  agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata
  minore, individuate dalla contrattazione collettiva anche
  aziendale nonchè dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo
  continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori
  collocati in cassa integrazione.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-2491 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2491 TOTPAG=0011 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=249100 00 FASCIDC=12DDL2491 SORTNAV=0249100 000 00000 ZZDDLC2491 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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