| (Rappresentanza sindacale unitaria).
1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui
all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, e
successive modificazioni, e nelle unità amministrative
individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di
eleggere una rappresentanza sindacale unitaria. I contratti e
gli accordi collettivi, stipulati dai sindacati di cui
all'articolo 7, stabiliscono le modalità per la elezione
garantendo l'attuazione dei seguenti princìpi:
a) elettorato attivo e passivo a tutti i
lavoratori;
b) voto segreto su liste e con sistema
proporzionale;
c) periodicità delle elezioni almeno triennale, a
pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi
dalla scadenza.
2. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i
diritti di informazione, di consultazione, di indirizzo e di
contrattazione previsti da norme di legge e da contratti
collettivi, alle condizioni stabilite dalle medesime fonti.
3. La contrattazione e gli accordi di cui al comma 1
definiscono il regolamento di funzionamento, le procedure di
verifica nonchè le sedi e le modalità di soluzione delle
controversie.
4. Nelle unità che occupino fino a 15 dipendenti sono
costituite rappresentanze unitarie interaziendali con modalità
che vengono definite dalla contrattazione collettiva di
livello nazionale. La contrattazione collettiva di livello
nazionale definisce
Pag. 3
anche le modalità di esercizio delle funzioni delle
rappresentanze unitarie interaziendali, i loro diritti nonchè
quelli dei loro componenti.
5. Nella prima fase di applicazione della presente legge,
trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, da emanarsi nei successivi novanta giorni,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per
la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie,
garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1 e
tenendo conto, ove possibile, della disciplina contrattuale
prevalente in materia.
6. Il decreto ministeriale si applica esclusivamente nei
casi in cui i contratti collettivi, di cui al comma 1,
manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione
ai princìpi di cui allo stesso comma 1.
7. Le controversie, relative alle elezioni di cui al
presente articolo, rientrano nella competenza del pretore, in
funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui le elezioni
si svolgono.
8. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di
formazione lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo
determinato di durata superiore a 6 mesi oppure, nel settore
agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata
minore, individuate dalla contrattazione collettiva anche
aziendale nonchè dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo
continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori
collocati in cassa integrazione.
| |