| (Costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie).
1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo
delle rappresentanze sindacali unitarie compete singolarmente
o in modo congiunto a tutti i soggetti legittimati alla
presentazione delle liste elettorali.
Pag. 4
2. Possono presentare proprie liste:
a) i sindacati stipulanti i contratti collettivi
nazionali applicati nelle unità produttive o amministrative in
cui si svolge l'elezione;
b) le associazioni sindacali destinatarie di
deleghe di aventi diritto al voto, in misura non inferiore al
3 per cento degli occupati nell'unità produttiva o
amministrativa;
c) i comitati o altre formazioni associative di
lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa cui
aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno
del 3 per cento degli occupati nella unità produttiva o
amministrativa; per unità produttive e amministrative con
aventi diritto al voto superiori a 2.000 unità, il requisito è
stabilito in 100 deleghe o firme.
3. I quadri possono presentare proprie liste che abbiano
l'adesione di almeno il 10 per cento degli appartenenti alla
categoria. E' escluso, per essi, il vincolo di 100 firme
previsto dal precedente comma 2, lettera c).
| |