| (Composizione della rappresentanza
sindacale unitaria).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è
composta:
a) nelle unità produttive fino a 50 addetti, da
quattro componenti;
b) nelle unità produttive da 51 a 200 addetti, da
sei componenti;
c) nelle unità produttive da 201 a 3.000 addetti,
da sei componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300;
d) nelle unità produttive con più di 3.000 addetti,
dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si
aggiungono sei componenti ogni 500 addetti o frazione di 500,
per il numero di addetti superiore a 3.000.
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2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze,
mediante la presentazione di liste firmate da almeno il dieci
per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali
spettano i diritti e le prerogative del Titolo III della legge
20 maggio 1970, n.300. Per quanto attiene al settore del
credito ed assimilati la dizione dirigenti deve intendersi
riferita all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e
funzionari.
3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva
raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli
addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere
incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante
della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito
collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e
passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
4. Nelle imprese articolate in più unità produttive e nelle
pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti organismi
di coordinamento tra le rappresentanze unitarie elette nelle
unità produttive. Modalità di designazione e competenze di
tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante
appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze unitarie
interessate. Le medesime disposizioni si applicano alle
imprese che operano in più Paesi della Unione europea.
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