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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30218
DDL2491-0004
Progetto di legge Camera n. 2491 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2491)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2491. TESTIPDL
...C2491.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2491 ZZ12 ZZPD ZZTR
              (Composizione della rappresentanza
                     sindacale unitaria).
    1.  Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
  collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è
  composta:
        a)  nelle unità produttive fino a 50 addetti, da
  quattro componenti;
        b)  nelle unità produttive da 51 a 200 addetti, da
  sei componenti;
        c)  nelle unità produttive da 201 a 3.000 addetti,
  da sei componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300;
        d)  nelle unità produttive con più di 3.000 addetti,
  dal numero di componenti di cui alla lettera  c),  cui si
  aggiungono sei componenti ogni 500 addetti o frazione di 500,
  per il numero di addetti superiore a 3.000.
 
                               Pag. 5
 
    2.  I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze,
  mediante la presentazione di liste firmate da almeno il dieci
  per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali
  spettano i diritti e le prerogative del Titolo III della legge
  20 maggio 1970, n.300.  Per quanto attiene al settore del
  credito ed assimilati la dizione dirigenti deve intendersi
  riferita all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e
  funzionari.
    3.  Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva
  raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli
  addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere
  incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante
  della categoria.  Per l'elezione, si procede con apposito
  collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e
  passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
    4.  Nelle imprese articolate in più unità produttive e nelle
  pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti organismi
  di coordinamento tra le rappresentanze unitarie elette nelle
  unità produttive.  Modalità di designazione e competenze di
  tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante
  appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze unitarie
  interessate.  Le medesime disposizioni si applicano alle
  imprese che operano in più Paesi della Unione europea.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-2491 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2491 TOTPAG=0011 TOTDOC=0011 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=021 PAGFIN=0005 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=249100 00 FASCIDC=12DDL2491 SORTNAV=0249100 000 00000 ZZDDLC2491 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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