| (Disciplina elettorale).
1. I soggetti che hanno assunto l'iniziativa, formano, con
i rappresentanti delle liste presentate, una commissione
elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie
fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha
ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto.
2. Sovraintende al regolare svolgimento delle elezioni
l'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, che certifica i risultati elettorali e li
comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed alla Presidenza
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del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica, i quali pubblicano i risultati stessi in un
apposito bollettino entro un termine compreso tra il
trentacinquesimo ed il trentaseiesimo mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nonchè al termine di
ogni mese di gennaio di ciascun anno successivo.
3. Della indizione delle elezioni è data tempestiva notizia
al datore di lavoro, perchè metta a disposizione tutto quanto
occorre per lo svolgimento.
4. Alle eventuali integrazioni della disciplina elettorale
provvedono appositi accordi collettivi, senza possibilità di
deroga alle condizioni minime di garanzia previste dalla
presente legge.
5. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad
avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni, per
rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonchè alle
proclamazioni dei risultati.
6. Su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto
al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta ad
indire una consultazione referendaria sulla proposta di suo
rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli
aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza
dei votanti, la rappresentanza uscente indice le nuove
elezioni.
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