| (Diritti delle rappresentanze sindacali
unitarie e dei loro componenti).
1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione
collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie
competono:
a) il diritto di convocare assemblee, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n.300;
b) il diritto di promuovere referendum, ai
sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n.300;
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c) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25
della legge 20 maggio 1970, n.300;
d) il diritto di disporre di locali idonei, di cui
all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n.300.
2. I componenti della rappresentanza sindacale unitaria
godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge
20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni. Per lo
svolgimento del loro mandato possono usufruire di permessi,
con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata
legge n.300 del 1970. I permessi retribuiti non possono essere
inferiori, nel loro complesso, a otto ore mensili per il
numero dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero nelle unità produttive fino a 200 dipendenti, un'ora
all'anno per ciascun dipendente per il medesimo numero. Le ore
di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla
rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le
modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e
per un terzo alle associazioni sindacali rappresentative, in
proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o
amministrativa. Lo stesso criterio si applica per la
ripartizione delle ore di assemblea retribuite. Nell'area di
applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni ed integrazioni, i permessi
retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo
stabilito ai sensi dell'articolo 54 del predetto decreto
legislativo e successive integrazioni e modificazioni e ai
sensi dell'articolo 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24
dicembre 1993, n.537.
3. Qualora la rappresentanza sindacale unitaria non sia
rinnovata alla scadenza, e in ogni altro caso in cui venga a
mancare, i diritti e le prerogative di cui al comma 1 spettano
per un periodo massimo di otto mesi ai rappresentanti
designati dai sindacati firmatari del contratto collettivo
applicato nell'unità produttiva o amministrativa, in
proporzione al numero di aderenti nell'unità medesima,
misurato con le modalità
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di cui all'articolo 9, nonchè alle organizzazioni
sindacali rappresentative, valutate con modalità analoghe.
4. Per la tutela dei diritti di cui ai precedenti commi,
nonchè per la tutela della libera esplicazione della sua
attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la
rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere
all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n.300, e successive modificazioni.
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