| (Diritti delle associazioni sindacali).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della
legge 20 maggio 1970, n.300, le associazioni sindacali
rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale
comune per le riunioni alle condizioni di cui all'articolo 27
della citata legge n.300 del 1970, di appositi spazi per le
affissioni nonchè di indire assemblee fuori dell'orario di
lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai
contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai
medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il
diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro
compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano
presentato liste ai sensi dell'articolo 2. I diritti
attribuiti ai sindacati rappresentativi vengono esercitati a
mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici
determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui
nominativi saranno comunicati al datore di lavoro, ove siano
dipendenti dell'azienda, compete la tutela prevista dagli
articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n.300, e
successive modificazioni.
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