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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30222
DDL2491-0008
Progetto di legge Camera n. 2491 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2491)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2491. TESTIPDL
...C2491.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2491 ZZ12 ZZPD ZZTR
            (Rappresentatività sindacale a livello
             nazionale, regionale e provinciale).
    1.  Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
  rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
  rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
 
                               Pag. 9
 
  solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
  regionali e provinciali applicati nell'impresa o nell'unità
  produttiva o amministrativa.
    2.  Successivamente alla scadenza di cui al comma 1, si
  considerano rappresentativi ai vari livelli, nei sensi di cui
  al comma 3, i sindacati che abbiano una valida consistenza
  associativa e un'adeguata consistenza numerica.  Ai fini della
  rappresentatività a livello nazionale e regionale, si tiene
  conto, per quanto possibile, anche della equilibrata
  distribuzione sul territorio nonchè dell'effettività,
  continuità e sistematicità dell'azione di tutela degli
  interessi collettivi.
    3.  I criteri di base per la rilevazione della
  rappresentatività sono costituiti dal numero degli iscritti,
  desumibile dalle deleghe conferite per i contributi sindacali,
  nonchè dai voti conseguiti da ciascuna organizzazione
  sindacale in occasione delle elezioni per le rappresentanze
  sindacali unitarie, valutati per ogni singolo livello.  In ogni
  caso, per acquisire, in qualsiasi momento, la qualifica di
  sindacato rappresentativo ai vari livelli, l'organizzazione
  deve aver ricevuto adesioni non inferiori al 5 per cento dei
  votanti e deleghe non inferiori al 5 per cento del totale
  degli iscritti alle associazioni sindacali.  Rimane fermo per
  le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie
  dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali
  agli appartenenti alle categorie stesse e le percentuali di
  cui sopra sono elevate al 10 per cento.
    4.  La soglia minima del 5 per cento relativa al livello
  nazionale non si applica alle organizzazioni sindacali delle
  minoranze linguistiche riconosciute.  Restano comunque salvi
  l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
  gennaio 1978, n.58, il comma 3 dell'articolo 54 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e l'articolo 5- bis
  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, in quanto
  compatibili con i princìpi della presente legge.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-2491 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2491 TOTPAG=0011 TOTDOC=0011 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=031 PAGFIN=0009 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=249100 00 FASCIDC=12DDL2491 SORTNAV=0249100 000 00000 ZZDDLC2491 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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