| (Rappresentatività sindacale a livello
nazionale, regionale e provinciale).
1. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
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solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
regionali e provinciali applicati nell'impresa o nell'unità
produttiva o amministrativa.
2. Successivamente alla scadenza di cui al comma 1, si
considerano rappresentativi ai vari livelli, nei sensi di cui
al comma 3, i sindacati che abbiano una valida consistenza
associativa e un'adeguata consistenza numerica. Ai fini della
rappresentatività a livello nazionale e regionale, si tiene
conto, per quanto possibile, anche della equilibrata
distribuzione sul territorio nonchè dell'effettività,
continuità e sistematicità dell'azione di tutela degli
interessi collettivi.
3. I criteri di base per la rilevazione della
rappresentatività sono costituiti dal numero degli iscritti,
desumibile dalle deleghe conferite per i contributi sindacali,
nonchè dai voti conseguiti da ciascuna organizzazione
sindacale in occasione delle elezioni per le rappresentanze
sindacali unitarie, valutati per ogni singolo livello. In ogni
caso, per acquisire, in qualsiasi momento, la qualifica di
sindacato rappresentativo ai vari livelli, l'organizzazione
deve aver ricevuto adesioni non inferiori al 5 per cento dei
votanti e deleghe non inferiori al 5 per cento del totale
degli iscritti alle associazioni sindacali. Rimane fermo per
le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie
dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali
agli appartenenti alle categorie stesse e le percentuali di
cui sopra sono elevate al 10 per cento.
4. La soglia minima del 5 per cento relativa al livello
nazionale non si applica alle organizzazioni sindacali delle
minoranze linguistiche riconosciute. Restano comunque salvi
l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n.58, il comma 3 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e l'articolo 5- bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, in quanto
compatibili con i princìpi della presente legge.
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