| (Computo degli iscritti e dei voti).
1. Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i
contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza,
devono essere trasmessi dai datori di lavoro o dagli altri
soggetti contrattualmente individuati alle associazioni
sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni
dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31
dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
degli iscritti alle diverse associazioni sindacali. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigila,
attraverso gli organi periferici, sul tempestivo adempimento e
sulla corrispondenza dei dati comunicati alla effettiva
consistenza numerica delle deleghe. In caso di inadempimento,
l'Ispettorato del lavoro applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di
lire 10 milioni.
2. In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati
raccolti, certificherà il numero di deleghe per ciascuna
organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.
3. I complessivi dati associativi ed elettorali vengono
trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale
dei registri dei sindacati rappresentativi.
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4. Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati
nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i
risultati elettorali vengono trasmessi, tramite gli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione
territorialmente competenti, al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro che provvede, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla tenuta e
all'aggiornamento annuale dei dati.
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