Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30224
DDL2491-0010
Progetto di legge Camera n. 2491 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2491)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2491. TESTIPDL
...C2491.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2491 ZZ12 ZZPD ZZTR
             (Computo degli iscritti e dei voti).
    1.  Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i
  contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza,
  devono essere trasmessi dai datori di lavoro o dagli altri
  soggetti contrattualmente individuati alle associazioni
  sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni
  dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31
  dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
  degli iscritti alle diverse associazioni sindacali.  Il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigila,
  attraverso gli organi periferici, sul tempestivo adempimento e
  sulla corrispondenza dei dati comunicati alla effettiva
  consistenza numerica delle deleghe.  In caso di inadempimento,
  l'Ispettorato del lavoro applica la sanzione amministrativa
  pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di
  lire 10 milioni.
    2.  In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati
  raccolti, certificherà il numero di deleghe per ciascuna
  organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.
    3.  I complessivi dati associativi ed elettorali vengono
  trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
  che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale
  dei registri dei sindacati rappresentativi.
 
                              Pag. 11
 
    4.  Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati
  nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i
  risultati elettorali vengono trasmessi, tramite gli Uffici
  provinciali del lavoro e della massima occupazione
  territorialmente competenti, al Consiglio nazionale
  dell'economia e del lavoro che provvede, d'intesa con il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla tenuta e
  all'aggiornamento annuale dei dati.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-2491 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2491 TOTPAG=0011 TOTDOC=0011 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=009 PAGFIN=0011 RIGFIN=009 UPAG=SI PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=249100 00 FASCIDC=12DDL2491 SORTNAV=0249100 000 00000 ZZDDLC2491 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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