| (Norme transitorie e finali).
1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere
effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tranne il caso delle rappresentanze già elette
in base ai contratti e agli accordi collettivi vigenti che
restano in carica fino alla loro scadenza.
2. Sono abrogati gli articoli 19 e 29 della legge 20 maggio
1970, n.300, l'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n.93, e
l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n.546; sono altresì abrogate tutte le norme
incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.
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