| 1. Alla legge 10 dicembre 1993, n.515, dopo l'articolo 9, è
inserito il seguente:
"Art. 9- bis. - (Contributo alle spese elettorali
in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di
elezioni suppletive, ai fini della erogazione del contributo
finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n.195, e
successive modificazioni, si applicano le norme di cui
all'articolo 9.
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2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun
turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire
800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali
interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a
rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per
l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)".
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