Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3023
DDL0185-0002
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL12-185)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  Un dibattito vivace ancorché
  ricco di perplessità, alimentato in egual misura da timori e
  forse da un sovraccarico di fiducia, ha anticipato da tempo,
  tra politici, sindacalisti e studiosi, un'organica
  introduzione anche presso di noi del cosiddetto lavoro
  "interinale": una figura già conosciuta e praticata in altri
  Paesi  (contrat de travail intérimaire, temporary work,
  eccetera), che va anche sotto il nome - più sbrigativo, ma
  che "rende" l'immagine - di affitto di lavoro, o sotto quello,
  più sofisticato, di  leasing  di manodopera.  Esso
  richiede, per la sua legittimità, l'approvazione di alcune
  deroghe alle leggi vigenti in materia di
  avviamento al lavoro, di divieto di intermediazione nel
  collocamento e nell'assunzione di manodopera e in tema di
  contratto di lavoro a termine.
    Si tratta - per dirla in sintesi - di un particolare tipo
  di contratto di lavoro, che è fondato (non per casi
  singolarmente individuati, ma) per sua stessa definizione, sul
  comando temporaneo del lavoratore ora presso uno, ora presso
  un altro soggetto, che ne utilizza le prestazioni.  Il rapporto
  che ne discende rientra - per ogni altra sua caratteristica
  strutturale - pur sempre nell'ampio  genus  dei rapporti
  di lavoro, ma con una significativa alterazione dello stesso
  schema funzionale, perché lo scambio
 
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  avviene, in questo caso, non tanto tra la prestazione di
  lavoro e quella retributiva, ma tra quest'ultima e
  l'accettazione di porre le proprie energie lavorative a
  disposizione di terzi, tra loro variabili, individuati dallo
  stesso debitore della retribuzione.  Il che può avvenire, come
  risulta dall'esperienza comparata, sia in modo intermittente,
  sia in maniera continuativa: nel primo senso va l'ordinamento
  francese, ove (normalmente) alla costituzione ed alla durata
  del rapporto tra l'"agenzia di intermediazione" ed il
  lavoratore corrispondono i limiti temporali del rapporto
  (commerciale) tra l'agenzia stessa ed il datore di lavoro
  "terzo", che, appunto, utilizza il lavoratore inviato "in
  missione"; nel secondo, va invece la legislazione tedesca,
  secondo la quale il rapporto tra il lavoratore e l'"agenzia"
  non può costituirsi - di norma - che a tempo indeterminato.
  Nell'una e nell'altra ipotesi, tuttavia, resta fermo che è al
  datore di lavoro "terzo" che spettano le prerogative,
  ordinariamente proprie del debitore di retribuzione, di
  conformare la prestazione di lavoro inserendo le mansioni
  svolte dal lavoratore nell'organizzazione preesistente, e
  dunque di esercitare il potere direttivo, nonché quello
  disciplinare (o, meglio, di proporre le relative sanzioni).
    Insorge, certamente, un insieme di diritti e di obblighi i
  quali, oltre a riguardare tre soggetti tra loro diversi
  (impresa fornitrice, o intermediatore, prestatore di lavoro e
  datore di lavoro utilizzatore), si giustappongono,
  strutturalmente, su altrettante e differenziate dimensioni,
  rispettivamente corrispondenti (almeno all'apparenza, come i
  tre lati di un triangolo) ai rapporti che intercorrono,
  anzitutto, tra l'intermediatore e l'utilizzatore e, poi, tra
  il primo di essi ed il prestatore di lavoro, ed infine tra
  quest'ultimo e l'utilizzatore.  E tuttavia, ad un esame più
  analitico, deve escludersi che si tratti di un unitario
  rapporto di carattere trilaterale.  In realtà, ci si trova
  dinnanzi, essenzialmente (sia nell'esperienza comparata, sia
  nei modelli fin qui avanzati presso di noi e sui quali
  torneremo tra breve, sia nello schema di fondo che sorregge la
  presente proposta di legge) ad un nitido effetto di
  collegamento tra due diversi eppur complementari negozi,
  perfezionati tra differenti soggetti, tra loro disomogenei,
  cioè aventi una differente natura giuridica, ma che tuttavia
  si succedono l'un l'altro in ordine al medesimo scopo, sì da
  porsi, tra loro, in una sequenza organizzata qualificabile, in
  senso lato, come procedimento.  Da un lato, e prima di tutto,
  il contratto con il quale un soggetto (l'intermediatore) si
  impegna, a fronte di un corrispettivo, a fornire ad un altro
  (il terzo utilizzatore) le energie lavorative altrui, e
  dall'altro il contratto con il quale il titolare di codeste
  energie consente all'intermediatore di collocarle presso quel
  medesimo terzo.  Solo con il primo di questi due soggetti il
  lavoratore entra in formale rapporto negoziale (è il suo
  "vero" datore di lavoro, debitore della retribuzione che gli
  spetta e titolare di altre posizioni soggettive di debito e di
  credito ordinariamente connesse al rapporto di lavoro).  Ma una
  parte delle conseguenze che ne discendono ricade,
  qualificandolo, sul diverso assetto di interessi che si
  instaura con il fatto, in sé, dell'esecuzione del lavoro
  presso il terzo (alla materialità della prestazione, eseguita
  in luoghi e condizioni "altre", non possono che corrispondere
  - già lo si è accennato - anche le posizioni, sia creditorie
  che debitorie, che proprio a quel "fatto" sono riconnesse, ad
  esempio taluni profili della subordinazione da un lato, taluni
  obblighi di "contatto", anche di tipo ambientale,
  dall'altro).
    Ma, sotto il profilo sociale e sindacale - e a quella
  considerazione più complessivamente politica che in questa
  sede primariamente ci compete - le cose non stanno in modo
  così lineare, come potrebbe apparire dalla sola ricostruzione
  di una geometria tutta giuridica.
    V'è il rischio, non immaginario, che allo "smistamento", di
  volta in volta, di lavoratori per la loro utilizzazione
  temporanea presso altri datori (perché del datore di lavoro,
  come si è detto, quei soggetti "terzi" assumono, sebbene
  parzialmente, taluni connotati tipici), consegua un effetto di
  sostanziale e potenzialmente diffusa destrutturazione di
  lavori stabili, di loro
 
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  frammentazione e scomposizione in una molteplicità di
  rapporti precari, cui non segue processo alcuno di
  ricomposizione.  Può istituzionalizzarsi la figura odiosa del
  "caporale".  Ma, ancor più a fondo, v'è il pericolo reale di
  giungere a degradare il lavoratore - come altri ha osservato -
  da soggetto di diritti ad oggetto transeunte.  Al contempo, va
  tuttavia riconosciuto che - al di là dell'effettiva creazione
  di "nuovi" posti lavoro, che l'esperienza internazionale ci
  mostra invero tanto contenuta da rendere assai poco credibile
  il ravvisare nel nuovo tipo di rapporto un effettivo e
  strategico sostegno al rilancio dell'occupazione -, per non
  pochi segmenti del mondo del lavoro (ad esempio, studenti e
  donne che, una volta allevati i figli, stentano a rientrare
  nel mercato del lavoro), e soprattutto in taluni settori
  (dall'informatica all'assistenza tecnica ed altri servizi alle
  imprese ed agli studi professionali), il lavoro in parola può
  presentare un genuino interesse e, soprattutto, soddisfare una
  domanda reale, non riducibile a quella (pur presente) di "fare
  esperienze".  V'è chi ravvisa nel lavoro in comando temporaneo
  anche un possibile mezzo di espletamento di funzioni
  tipicamente direzionali, quali quelle di selezione,
  reclutamento e formazione.
    Ma, allora, se le cose stanno così, il problema vero che si
  presenta è quello delle garanzie: di una precisa
  individuazione dei soggetti abilitati all'eccezionale
  intermediazione, di un'oculata selezione dei casi di
  utilizzabilità, di un accurato insieme di tutele atte a
  salvaguardare i diritti dei lavoratori, tanto verso chi
  professionalmente colloca quanto verso chi occasionalmente
  utilizza le loro energie lavorative.  Insomma, il prestito
  temporaneo di manodopera non deve trasformarsi in un
  grimaldello utile per fare ricorso a forme di lavoro non
  garantito.
    2.  In realtà, la forma di lavoro in esame venne già
  introdotta, nel nostro ordinamento, dall'articolo 13 del
  decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 (una abbastanza puntuale
  riproposizione, per altro, e sia pure con qualche marginale
  variante, di una precedente "bozza" ministeriale, risalente al
  1986): ma lo fu solo per lo spazio di un mattino, perché il
  decreto non venne convertito, e nella sua reiterazione quella
  disciplina, assieme ad altre, fu stralciata, per essere
  riservata all'ordinario  iter  legislativo.  Nel frattempo,
  tuttavia, è intervenuto anche il "Protocollo" sulla politica
  dei redditi e dell'occupazione, nonché sugli assetti
  contrattuali, sulle politiche del lavoro ed altro ancora, del
  3 e 23 luglio 1993, in cui, nel capitolo sulla "riattivazione
  del mercato del lavoro",  sub  lettera  d),  Governo e
  parti sociali delineano i punti più rilevanti di una tra le
  varie possibili discipline del comando temporaneo di mano
  d'opera, o "lavoro interinale" che dir si voglia (ma noi non
  useremo quest'ultima formula, anche se è quella che viene
  comunemente usata, perché ci sembra vietarcelo un elementare,
  ancorché invincibile, senso di pudore verso la lingua di
  Dante).  A regolare il medesimo comando è per altro dedicata
  anche una proposta di legge di iniziativa parlamentare (Atto
  Camera 1743), presentata il 19 ottobre 1992 dall'onorevole
  Vincenzo Mancini e da altri deputati.
    Per completezza, va aggiunto che una deroga, tutt'altro che
  di scarsa portata, ai ben noti divieti posti dall'articolo 1
  della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, all'intermediazione ed
  interposizione nelle prestazioni di lavoro, si trova già
  dettata dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
  come sostituito dall'articolo 6- bis  del decreto-legge 18
  gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
  18 marzo 1993, n. 67, in relazione agli enti locali e ai loro
  consorzi, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
  beneficienza (IPAB), a quelle sanitarie che operano nel
  Servizio sanitario nazionale, nonché agli "enti non
  commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
  socio-assistenziale" (di questa disposizione si chiede, per
  altro, l'abrogazione, di fronte alla nuova disciplina di
  carattere generale, nel comma 4 dell'articolo 6 della nostra
  proposta di legge).
    Altre deroghe al divieto posto dall'articolo 1 della legge
  n. 1369 del 1960 sono
 
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  state poi portate, più recentemente, in tema di lavoro
  portuale.  Infatti, le imprese autorizzate al compimento di
  operazioni portuali possono far fronte alle esigenze
  operative, in caso di insufficienza di proprio personale o di
  altro da esse impiegato in regime di "mobilità temporanea",
  chiedendo "il personale necessario per la fornitura di mere
  prestazioni di lavoro" alle società o alle cooperative cui
  hanno dato luogo, nel processo di trasformazione previsto
  dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, le compagnie ed i gruppi
  portuali (articoli 17, comma 2 e 21, comma 1, lettera
  b);  ovvero chiedendolo ad altre associazioni di lavoro
  portuale contemplato dal comma 3 dello stesso articolo 17;
  vedansi, per la previsione di controlli e garanzie sia
  retributive che in tema di condizioni igieniche e di
  sicurezza, ancora il comma 3, nonché il comma 5 del medesimo
  articolo 17).
    Più incerta è l'attribuzione al tipo di lavoro in esame
  delle fattispecie indicate dal comma 3 dell'articolo 8 del
  decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ove si
  dispone che "gli accordi sindacali, al fine di evitare le
  riduzioni di personale, possono regolare il comando o il
  distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una
  durata temporanea".  Che si tratti, materialmente, di prestiti
  di manodopera, non sembra dubbio; ma, giuridicamente,
  l'elemento qualificante - e condizionante la legittimità di
  codesto tipo di comandi e distacchi - pare invece risiedere
  nella loro finalizzazione a scongiurare i licenziamenti
  collettivi.  Il che ne fa, allo stato, una figura  sui
  generis,  del tutto particolare.  Notevole, ancorché solo
  eventuale, rilievo riveste la direttiva del Consiglio della
  Comunità europea 91/383 del 25 giugno 1991, in tema di
  rapporto di lavoro a tempo determinato e di lavoro, appunto,
  temporaneo in forma di comando.  Questa direttiva,
  "considerando" che anche il ricorso a quest'ultimo tipo di
  rapporto "è aumentato considerevolmente" e che risulta, "in
  seguito alle ricerche effettuate", che i lavoratori
  interessati "sono esposti, in taluni settori, a più rischi di
  infortuni sul lavoro e di malattie professionali degli altri
  lavoratori" (ond'è che la loro situazione specifica "rende
  necessaria una normativa complementare particolare, in ispecie
  per quanto concerne l'informazione, la formazione e la
  sorveglianza medica"), fa obbligo agli Stati membri - se ed in
  quanto, ovviamente, il loro ordinamento conosca o voglia
  introdurre il tipo di lavoro in questione - di conformarsi
  alle sue previsioni in tema di tutela della sicurezza e della
  salute dei lavoratori temporaneamente comandati.  Varrà la pena
  osservare che né il ricordato e non convertito decreto-legge
  n. 1 del 1993, né il "Protocollo d'intesa" del luglio del
  medesimo anno, e nemmeno la proposta di legge di iniziativa
  parlamentare testé rammentata, fanno cenno alcuno di tale
  direttiva, né si curano di applicarne norme, indirizzi e
  princìpi.  Tanto cerchiamo, invece, di fare noi, nell'articolo
  10 della nostra proposta di legge.
    Il lavoro cosiddetto "interinale", dunque, non solo è stato
  già introdotto nel nostro ordinamento,  sub specie  di
  deroga sommaria ai normali divieti, ma ancora senza neppure
  una parvenza di articolata disciplina, per quanto attiene agli
  enti pubblici ed alle altre istituzioni prese in
  considerazione dal secondo dei rammentati decreti-legge; ma la
  sua definitiva istituzionalizzazione è espressamente prevista
  nel più recente tra i "maxiaccordi" in cui si traducono i
  processi di concertazione tra Governo e parti sociali; mentre,
  in attesa del disegno di legge cui il Governo si è impegnato,
  altre proposte sul medesimo tema sono già all'ordine del
  giorno della competente Commissione di questa Camera, ed
  esiste una direttiva comunitaria alla quale - ove sul tema si
  legiferi - occorre evidentemente adeguarsi.
    Tutto questo,  sub specie iuris.  Nella realtà dei
  fatti, in ogni caso, il lavoro "in affitto" esiste, eccome: si
  presenta, anzi, talvolta nelle forme più brutali del
  "caporalato" (specie nell'agricoltura meridionale, ove
  intermediazione e contratti di trasporto della manodopera
  taglieggiano una tra le più umili manodopere), mentre, in
  altre occasioni, assume vesti più "civili", ma non per questo
  meno illegali, e
 
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  quindi incontrollate (si pensi a come vengono avviate al
  lavoro, assai spesso, segretarie di studi professionali,
  interpreti per congressi e via dicendo).
    Ma v'è poi, in concreto, anche il rischio ulteriore dato
  dalla progettata "calata" in Italia, per aprirvi specifici
  uffici non appena la legge lo consenta, dei grandi gruppi
  multinazionali che, in proposito, già operano all'estero.  I
  piani di penetrazione sono già pronti, e si tratta, per la
  sola Italia, di un divisato  business  stimato in ben
  settemila miliardi di lire (lo assicura, tra l'altro, con
  particolare riferimento alla  Sintex,  società
  specializzata che fa capo alla multinazionale svizzera
  Adia,  ed alla americana  Manpower,  società di
  Milwaukee, nel Wisconsin, il  "Sole 24 Ore"  del 19
  novembre 1992 e del 24 settembre 1993).  Ne conseguirebbe,
  facilmente, una pressoché completa standardizzazione delle
  discipline applicabili (conseguenza non già della favoleggiata
  liberalizzazione, ma, appunto, di un regime di pratico
  oligopolio su una parte del mercato del lavoro), con una
  correlativa esclusione di qualsiasi effettiva possibilità di
  intervento sindacale; mentre l'uso sistematico dei
  contratti-tipo recanti, in omaggio a tradizioni e culture
  giuridiche diverse dalla nostra, tutele e salvaguardie
  notevolmente inferiori a quelle per noi usuali, potrebbe
  persino comportare negativi effetti di imitazione per altri e
  diversi rapporti di lavoro.
    3.  La proposta di legge che raccomandiamo all'attenzione
  dei colleghi è pertanto diretta proprio all'attuazione delle
  parti già rammentate dello stesso "Protocollo d'intesa" del 3
  e 23 luglio 1993: dei cui princìpi e dei cui delineati
  istituti vuol dare - questo è il punto - l'interpretazione più
  coerente e compatibile con l'ordinamento vigente in tema di
  rapporto di lavoro, di esclusione del fine di lucro nella
  intermediazione della manodopera e di tutela delle condizioni
  in cui si svolge la prestazione lavorativa.
    Richiamiamo pertanto i punti di questa proposta di legge
  che ci sembrano più qualificanti, non senza preavvertire che,
  come si trae, oltre che da varie altre norme specifiche, anche
  dal comma 6 del suo articolo 7, per quanto non diversamente
  disciplinato nella sede specifica trovano applicazione, anche
  qui, nei rapporti tra imprese fornitrici e lavoratori
  comandati che ne siano dipendenti, le disposizioni codificate
  e le altre ordinariamente vigenti in tema di lavoro
  subordinato.
    Gli unici soggetti abilitati all'eccezionale
  intermediazione nell'avviamento al lavoro vengono individuati
  in un particolare tipo di imprese, costituite in forma di
  società cooperativa (evidentemente, una cooperativa di
  servizi).  Indicate tra gli eventuali intermediatori colpiti
  dal divieto di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 1 della
  legge n. 1369 del 1960, le cooperative sono ricomprese tra i
  possibili fruitori della deroga alla legge medesima sia dalla
  "bozza" ministeriale di sette anni fa, già ricordata, sia dal
  rammentato decretolegge n. 1 del 1993 e dalla menzionata
  proposta di legge in discussione davanti alla Camera.  Il
  motivo per cui proprio le cooperative vengono ora riprese in
  considerazione, ma adesso in via esclusiva, si identifica con
  uno dei vari profili della ragione stessa del divieto cui si
  reca - ma, si badi: senza abrogarlo - una deroga.  La società
  cooperativa, infatti, non si propone, per definizione, lo
  scopo lucrativo proprio degli altri tipi di società (articolo
  2247 del codice civile), bensì uno scopo mutualistico
  (articolo 45 della Costituzione: "la Repubblica riconosce la
  funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
  senza fini di speculazione privata"), o almeno prevalentemente
  mutualistico (vedasi l'articolo 2518, secondo comma, numero 9,
  del codice civile: l'atto costitutivo deve indicare come
  ripartire gli utili, "la percentuale massima di utili
  ripartibili" e la destinazione di quelli residui; e leggasi
  anche l'articolo 2536).  Come dire che v'è una (sia pure
  parziale) o, almeno in linea di principio, antiteticità fra
  scopo mutualistico e scopo di lucro: non c'è scopo
  mutualistico - ripete la dottrina -, e non ci può essere
  società cooperativa, dove i soci sono mossi da un intento di
  illimitato profitto.  Pertanto, ammettendosi adesso
 
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  una deroga al divieto di intermediazione - che però, si
  ripete, rimane intatto, come tale, per ogni caso ed ipotesi
  diversa -, ma riferendone la possibilità soltanto alle società
  cooperative (e, anche per loro, soltanto seguendo si le
  condizioni, modalità e procedure prescritte dalla presente
  proposta di legge: comma 7 dell'articolo 1), non si rinnega,
  di quel medesimo divieto, pur nel diverso congegno giuridico,
  una delle ragioni essenziali: l'interdizione, cioè, a
  speculare sulla necessità di lavoro altrui.  Il gruppo
  organizzato mira infatti a fornire, ai suoi soci, o ai suoi
  dipendenti (e, anche riguardo a questi, senza scopo di lucro),
  "occasioni di lavoro" (così, la relazione al codice civile,
  numero 1025), esclusivamente consistenti, in questo caso, nel
  reperimento di un'occupazione, ancorché di per sé temporanea
  (ma potenzialmente anche stabile: vedansi i commi 5 e 6
  dell'articolo 5 della presente proposta di legge).
    Ci si conforma, inoltre, all'indicazione costituzionale
  (ancora l'articolo 45: "la legge promuove e favorisce
  l'incremento" della cooperazione, "con i mezzi più idonei e ne
  assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
  finalità").  Norme promozionali sono contenute, invero, nella
  stessa possibilità di successive associazioni in consorzi,
  aventi gli stessi diritti e prerogative delle cooperative
  consorziate, nonché tanto nei commi 2 e 3 dell'articolo 1
  (fondi mutualistici e composizione della base sociale), quanto
  nell'articolo 3 (raccordo con le amministrazioni regionali,
  con le attività formative promosse dalle regioni, eccetera)
  della presente proposta di legge: disposizioni, queste ultime,
  ispirate alle normative contenute, rispettivamente, nella
  legge 31 gennaio 1992, n. 59, in tema di riforma dell'assetto
  delle società cooperative, e nella legge 8 novembre 1991, n.
  381, che disciplina le cosiddette cooperative sociali.  Mentre
  un'ulteriore garanzia (del lavoratore, ma anche) della
  genuinità dell'impresa cooperatrice viene dal comma 4
  dell'articolo 7.
    A loro volta, gli "opportuni controlli" voluti dalla
  rammentata norma costituzionale si rinvengono, prima di tutto,
  nelle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1,
  all'articolo 2 ed al comma 1 dell'articolo 6 (trasparenza
  dello scopo esclusivamente perseguito e condizioni per
  l'autorizzazione: queste ultime riprendono, rinviandone la
  ulteriore precisazione ad un decreto ministeriale, talune
  indicazioni che leggono, in tema di gestione della richiesta
  garanzia finanziaria, nel diritto francese).  Speciale rilievo
  "interno" all'ordinamento statutario della società cooperativa
  in questione assumono le cautele introdotte dall'articolo 2,
  volto ad eliminare, o ridurre, il pericolo di cooperative
  fasulle o "fantasma" (se ne veda qualche esemplificazione in
  "Rassegna sindacale",  1993, numeri 24 e 37), magari
  surrettiziamente create dal medesimo utilizzatore a suo uso e
  consumo.  Si tratta, fondamentalmente, di evitare questi
  pericoli prevedendo la necessità di un numero sufficientemente
  elevato di soci e dipendenti, nonché attraverso il dovuto ed
  essenziale requisito della pluricommittenza ed altre garanzie
  anche procedimentali a tutela della democraticità dei percorsi
  decisionali, della vita associativa e dello scopo sociale.
  Eventuali pratiche fraudolente sono, del resto, sottoposte al
  controllo e alla sanzione del pretore in funzione di giudice
  del lavoro (comma 3 dell'articolo 2).  Al medesimo scopo è
  orientato anche il comma 5 dell'articolo 7, che mira ad
  interdire certe prassi di dominio di una cooperativa
  sostanzialmente fittizia poste in essere da soggetti che si
  nascondono, ad esempio, dietro la maschera di liberi
  consulenti a carattere continuativo.
    Le norme successive mirano a disciplinare i profili più
  salienti dei due rapporti negoziali di base (quello tra
  impresa fornitrice e utilizzatore e quello tra la prima di
  essi e il lavoratore) e degli effetti che derivano dal loro
  collegamento anche sul piano delle relazioni di contatto che
  insorgono tra il lavoratore e chi utilizza le sue prestazioni.
  Non senza avvertire, a proposito di quest'ultimo, che se ne
  parla costantemente, nel testo presentato all'attenzione della
  Camera, appunto nei termini esposti: quelli di "datore di
  lavoro (privato o pubblico) utilizzatore".  Ed infatti il
  comando temporaneo di manodopera ben può interessare anche
  associazioni, studi
 
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  professionali e via dicendo, cioè datori di lavoro che non
  sono imprenditori (anzi: è verosimile che soprattutto presso
  questi datori i lavoratori comandati avranno più probabilità
  di passare poi ad un lavoro stabile: comma 6 dell'articolo 5).
  Solo in un caso, a proposito del soggetto utilizzatore,
  vengono adoperate le parole "impresa" ed "ente": cioè nel
  comma 2 dell'articolo 4, quando vengono in scena organismi
  tipicamente aziendali o comunque propri di enti, anche
  pubblici, quali le rappresentanze di cui all'articolo 19 della
  legge n. 300 del 1970, o gli organismi rappresentativi
  previsti da altre leggi.
    Ovviamente, anche il rapporto tra imprese fornitrici e
  datori di lavoro utilizzatori viene in considerazione (non
  tanto per altri aspetti, quali il corrispettivo dovuto alle
  imprese stesse, per il quale vedansi comunque il comma 4
  dell'articolo 7 ed il comma 2 dell'articolo 8, quanto) sotto i
  profili che direttamente interessano il comando temporaneo di
  manodopera.  Sia il contratto "di base" che dà vita a questo
  rapporto, sia il particolare "comando" che su di esso si
  fonda, esigono la forma scritta a pena di nullità, e copia del
  contratto va inviata all'Ispettorato (destinatario, in quanto
  organo di vigilanza sull'applicazione della legge, anche di
  altre informative periodiche) e all'Ufficio del lavoro
  competente: comma 1 dell'articolo 4, i cui commi successivi
  prevedono invece altre ed analitiche comunicazioni ed
  informazioni, sia (preventive) ad organismi sindacali, sia
  (prima dell'atto di comando) all'impresa cooperativa
  fornitrice e da questa (contestualmente alle informazioni in
  tema di eventuali rischi e di sicurezza: comma 2 dell'articolo
  10) ai lavoratori interessati.
    I casi nei quali il comando temporaneo di manodopera - la
  cui durata massima è comunque limitata a sei mesi - è
  consentito, riguardano, prima di tutto, solo lavori ricompresi
  in qualifiche medio-alte, con definito contenuto
  professionale, da individuarsi - recita il comma 1
  dell'articolo 5 - "anche mediante riferimento ai livelli di
  inquadramento dai contratti collettivi nazionali di categoria
  e da accordi interconfederali" (formulazione che si ritrova
  anche nel comma 5 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre
  1990, n. 407, in tema, però, di quei contratti di formazione e
  lavoro che, qui, sarebbero di per sé inammissibili, fornendo
  la cooperativa in questione manodopera a datori sempre
  differenti).  Il richiamo alla contrattazione per la
  determinazione delle qualifiche "ammesse" concorre a
  rivalutare il ruolo dell'autonomia collettiva in un campo dal
  quale altri vorrebbero invece escluderla o marginalizzarla
  (vedansi, a questo proposito, anche il comma 2 dell'articolo
  4, il comma 3 dell'articolo 7, il comma 4 dell'articolo 9).
  Altri casi non consentiti sono quelli di cui alle lettere
  a), b), c)  e  d)  del comma 7 del
  medesimo articolo 5.  In sostanza, il comando temporaneo di
  manodopera risulta possibile, come dispone il comma 2 del
  medesimo articolo, in concorso parziale ed alternativo con il
  contratto a tempo determinato - e purché non si versi
  nell'agricoltura o nell'edilizia -, per attività di carattere
  stagionale, per la sostituzione di lavoratori assenti con
  diritto alla conservazione del posto e per l'esecuzione di
  "un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo
  aventi carattere straordinario od occasionale"; o anche per
  speciali e brevissimi servizi nei settori del turismo e dei
  pubblici esercizi.  Tutti casi nei quali il ricorso al lavoro
  in comando temporaneo può praticamente essere preferito, per
  le stesse ragioni che giustificano anche un contratto a
  termine, se non altro a causa della (evidente) maggior
  celerità dell'avviamento.  Invece, ai lavori stagionali e alle
  correlative "punte" sembra potersi meglio provvedere, in
  prospettiva, anche con contratti a  part-time  verticale.
  A sua volta, il comma 4 propone il riconoscimento, a certe
  condizioni, di un diritto di precedenza esemplato su quelli di
  cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987,
  n. 56, nonché al comma 8- bis  del decreto-legge 29
  gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 25 marzo 1983, n.  79. Una funzione eminentemente
  antifraudatoria viene invece affidata alle disposizioni di cui
  ai commi 5 e 8 del medesimo articolo 5.
 
                               Pag. 8
 
    Se il comando è, per definizione, temporaneo (leggasi già
  ora il comma 2 dell'articolo 5), il rapporto che vincola tra
  loro impresa fornitrice e lavoratore non socio è, invece
  (come, in via normale, nel diritto tedesco), a tempo
  indeterminato (comma 1 dell'articolo 6): con esenzione, per le
  cooperative in parola, dalla disciplina della cassa
  integrazione e, a date condizioni, da quella sulle assunzioni
  obbligatorie.  Le stesse imprese sono però soggette alla
  normativa sulla certificazione dei bilanci, e sono inquadrate,
  ai fini previdenziali, normalmente nel settore dei servizi
  (comma 2 dell'articolo 6).  Nel contesto del rapporto a tempo
  indeterminato, le imprese medesime sono tenute a corrispondere
  al prestatore di lavoro, per i periodi di comando, una
  retribuzione e ad assicurare un trattamento normativo "non
  inferiore a quello spettante ai lavoratori di pari qualifica
  dipendenti dal datore di lavoro che utilizza la prestazione,
  secondo le disposizioni dei contratti collettivi nazionali ed
  aziendali di lavoro applicabili" (comma 1 dell'articolo 7).
  Non si vede, infatti, perché il lavoratore e la lavoratrice
  comandata non possano giovarsi anche delle eventuali
  condizioni di miglior favore praticate nell'impresa o ufficio
  del datore che li utilizzano, ed anche (commi 3 e 4
  dell'articolo 9) dei servizi, compresi quelli eventuali di
  mensa e trasporto, normalmente a disposizione degli altri
  lavoratori; e perché non possano valersi, anche nella sede per
  il momento precaria, finché la prestazione si svolge, dei
  diritti sindacali e di (anche specifica) rappresentanza.  Grava
  sulle stesse imprese fornitrici anche ogni onere contributivo
  (comma 2 dell'articolo 7).  Ma non può che gravare su di loro
  anche il corrispettivo della continuità della messa a loro
  disposizione delle energie lavorative.  Infatti, il comma 3 del
  medesimo articolo - tenendo conto del fatto che, però, solo di
  messa a disposizione si tratta nei periodi di non comando -,
  per gli stessi periodi prescrive il pagamento di una
  retribuzione lorda complessiva non inferiore a quella
  corrispondente alla indennità di contingenza, debitamente
  rivalutata: anche qui, per altro, "ove non dispongano più
  favorevolmente contratti collettivi nazionali o aziendali".
  L'impresa fornitrice è inoltre solidalmente obbligata con il
  datore di lavoro utilizzatore per le conseguenze derivanti
  dall'inosservanza di misure di sicurezza, e in ogni caso in
  cui quest'ultimo debba rispondere personalmente
  dell'infortunio (comma 2 dell'articolo 7, anche in relazione
  alla lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 9).
    Quanto al datore di lavoro utilizzatore, oltre
  all'esercizio del potere direttivo (aspetto interno, per così
  dire, della subordinazione di fatto che si instaura con il
  comando) ed al potere di proporre eventuali sanzioni
  disciplinari, gli si riferisce una responsabilità solidale per
  il pagamento della retribuzione e degli oneri connessi; ma,
  soprattutto, lo si riconosce come debitore dell'approntamento
  di condizioni di lavoro - connesse con la sicurezza, l'igiene
  ambientale e la salute dei lavoratori - pari a quelle di cui
  beneficiano i suoi stessi diretti dipendenti (comma 1
  dell'articolo 9 e comma 1 dell'articolo 10).  Identica
  equiparazione vale per gli orari di lavoro.  Nella sua impresa,
  o diversa organizzazione di lavoro che sia, i lavoratori in
  situazione di comando vengono computati o no in relazione alle
  ipotesi prese in differenziata considerazione dal comma 2
  dell'articolo 9 (ove, per la seconda ipotesi, è riprodotta la
  previsione di cui al comma 7- bis  dell'articolo 2 del
  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863).
    Ma speciale attenzione meritano talune particolari vicende
  del rapporto che, appunto, si instaura tra lavoratore e datore
  di lavoro che lo utilizza, considerato alla luce del
  rapporto-base che vincola tra loro l'utilizzatore e l'impresa
  fornitrice.  Nei rapporti che comunque intercorrono fra i tre
  soggetti presi in considerazione, si debbono certamente
  osservare tanto il divieto di determinate indagini imposto
  dall'articolo 8 della legge n. 300 del 1970, quanto le altre e
  specifiche disposizioni promozionali ed antidiscriminatorie
  contemplate dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (commi 3 e 4
  dell'articolo 8).
 
                               Pag. 9
 
    Di ancora maggiore rilievo nella prevedibile pratica
  quotidiana appaiono però le previsioni di cui ai commi 1 e 2
  del medesimo articolo: esse riguardano, rispettivamente, un
  caso tipicizzabile di licenziamento ed uno di anticipata
  cessazione del comando.  La prima dispone che il rifiuto di
  effettuare il comando presso l'utilizzatore designato
  costituisce giustificato motivo (soggettivo) di licenziamento
  solo quando non è sorretto da giustificato motivo, ovvero
  (riprendendo la previsione che si legge, in tema di
  cancellazione dei lavoratori dalla lista di mobilità, nel
  comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223)
  quando l'attività lavorativa richiesta si svolga in un luogo
  situato a meno di una certa distanza, valutata temporalmente,
  dalla residenza del lavoratore stesso.  La seconda concerne il
  caso, assai delicato anche giuridicamente, in cui il comando
  venga interrotto per fatto (comunque) ascrivibile al datore di
  lavoro utilizzatore, senza che ricorra un giustificato motivo.
  Chi ci dovrà rimettere?  Occorre un equo bilanciamento degli
  interessi in gioco: ed ai presentatori di questa proposta di
  legge sembra giusto affermare che il lavoratore ha diritto, in
  questo caso, a continuare a percepire dall'impresa fornitrice
  un'indennità pari alle retribuzioni che avrebbe ancora
  ottenuto, ai sensi dei contratti nazionali ed aziendali
  applicabili (comma 1 dell'articolo 7), per il periodo di
  comando non effettuato; salva restando, però, l'eventuale
  azione di (integrale) regresso dell'impresa fornitrice nei
  confronti dell'utilizzatore (è lui che ha provocato il
  pasticcio!); potendo, in più, l'utilizzatore stesso, essere
  chiamato in causa dall'impresa fornitrice, che certo non deve
  rimetterci del suo, anche per il pagamento di tutto il
  corrispettivo pattuito nei suoi confronti, e che il chiamato,
  in ipotesi, intenda invece non pagare o ridurre.
    Ai temi (già anticipati nel comma 2 dell'articolo 7 e nelle
  lettere  b)  e  c)  del comma 1 dell'articolo 9)
  dell'orario di lavoro, della salute e della sicurezza dei
  lavoratori in comando temporaneo è dedicato l'articolo 10.
  Esso, anche in riferimento al comma 1 dell'articolo 10 della
  direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, a tale
  direttiva vuole dare espressa attuazione (ma il nostro testo,
  in varie sue parti, non ignora neppure gli altri documenti
  comunitari rimasti allo stato di proposta di direttiva), per
  quanto concerne il tipo di rapporto di lavoro in questione.  In
  materia, particolarmente, di tutela della salute e di
  sicurezza durante il lavoro - afferma il comma 1 - il
  lavoratore comandato non deve subire discriminazione alcuna.
  Informazioni e formazione formano oggetto del comma 2 (la cui
  ultima parte, per vero, dovrebbe trovare adeguato
  completamento nell'attuazione della direttiva quadro sulla
  sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro n. 391
  del 12 giugno 1989, i cui criteri di recepimento tramite
  decreto legislativo sono dettati dall'articolo 43 della legge
  19 febbraio 1992, n.142 - legge comunitaria 1991 -, ma il cui
  termine per l'immissione nel nostro ordinamento è scaduto nel
  settembre 1993).
    Per parte sua, l'articolo 11 tratta dei comandi all'estero
  e dall'estero di lavoratori comunitari ed extracomunitari.
  L'ultimo comma ripete, in sostanza, l'impegno solenne già
  assunto dalla Repubblica con l'articolo 1 della legge 30
  dicembre 1986, n. 943.  I primi tre commi dispongono, in
  qualche modo incrociando tra loro le diverse fattispecie - ma
  tenendo fermi, in ognuna di esse, i casi contemplati e le
  condizioni ed esclusioni previste dalla legge che qui si
  propone -, soprattutto in relazione ai comandi di lavoratori
  italiani e comunitari da e per Paesi della Comunità europea.
  Il comma 4, invece - allo scopo di combattere l'importazione
  illegale di manodopera extracomunitaria, che rischiosamente
  potrebbe essere avviata in Italia attraverso forme di lavoro
  per definizione, e salvi alcuni possibili momenti evolutivi,
  precarie: in sostanza, con il pericolo di condurla a forme di
  maggior sfruttamento -, dichiara l'illegalità del comando
  temporaneo di cittadini stranieri extracomunitari ancora
  residenti all'estero, ma anche la liceità del loro comando una
  volta che siano legalmente presenti in Italia e, anch'essi,
  soci o dipendenti delle imprese cooperative considerate dalla
  legge.
 
                              Pag. 10
 
    Per parte sua, infine, l'articolo 12 coglie l'occasione
  oggi offerta dalla più minuziosa disciplina del comando
  temporaneo in deroga alla legge n. 1369 del 1960, per
  riformulare e meglio precisare anche quella dei comandi e dei
  distacchi ordinariamente disposti, e come tali già noti alla
  contrattazione ed alla giurisprudenza, nel rispetto di quella
  stessa legge.  I più salienti elementi di interesse paiono, a
  questo proposito, il recepimento legislativo della necessità
  del requisito dato (per comune giurisprudenza) dalla presenza
  di un interesse del datore di lavoro a che propri dipendenti
  svolgano l'attività lavorativa presso altri soggetti (con
  l'ulteriore facilitazione data dal fatto che tale interesse si
  presume quando comando o distacco riguardino società
  controllate e società collegate); la necessità che il consenso
  risulti da atto scritto (con l'eventuale assistenza
  sindacale); la doverosità che comando o distacco siano
  giustificati da comprovate ragioni tecniche, organizzative e
  produttive di natura transitoria, cosicché la peculiare
  vicenda sia contenuta in periodi temporali predeterminati; la
  responsabilità solidale dell'imprenditore, che ha
  effettivamente fruito delle prestazioni di lavoro, per il
  trattamento economico, normativo e previdenziale, nonché
  quella del datore "comandante" per le conseguenze di eventuali
  inosservanze delle disposizioni a tutela della salute e della
  sicurezza dei lavoratori.
    Quanto al regime sanzionatorio, si sottolinea il richiamo
  all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960
  (secondo il quale i prestatori di lavoro occupati in
  violazione di legge "sono considerati, a tutti gli effetti,
  alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia
  utilizzato le loro prestazioni") contenuto nel comma 8
  dell'articolo 1, nel comma 5 dell'articolo 4, nel comma 5
  dell'articolo 5 e nel comma 5 dell'articolo 7.
    4.  Infine, una osservazione più ampia e conclusiva.  Nella
  presente proposta di legge - per quanto attiene ai rapporti
  tra imprese cooperative fornitrici e lavoratori - gli istituti
  tipici del diritto del lavoro prevalgono certamente, anche per
  i lavoratori soci, su quelli del diritto societario (vedansi,
  ad esempio, il comma 3 dell'articolo 2, il comma 6
  dell'articolo 7 e il comma 1 dell'articolo 8).  Ma si tratta di
  una peculiarità fin troppo naturale: discende, infatti, dalla
  stessa particolarissima natura della società cooperativa cui,
  qui, ci si trova di fronte, così come definita dal suo
  esclusivo oggetto sociale, che consiste (comma 1 dell'articolo
  6), appunto esclusivamente, nel procurare l'esecuzione di
  comandi temporanei presso altri datori di lavoro utilizzatori,
  pubblici o privati.
    Non sembra dunque che solo da questo si possano inferire
  conclusioni sistematiche di carattere definitivo più generale
  (come, invece, da numerose norme del decretolegge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236) sul piano - ricostruttivo - del diritto
  delle società cooperative in rapporto al diritto del
  lavoro.
    5.  I presentatori della presente proposta di legge sono ben
  consapevoli che la disciplina del tipo di rapporto di lavoro
  preso in considerazione potrebbe ricevere anche diverse
  soluzioni.  Sottolineano, però, prima di tutto, il fatto che il
  nostro ordinamento consente già oggi ben ampie possibilità di
  cosiddetta flessibilità "in entrata", attraverso il ricorso ad
  una ricca gamma di rapporti che in diversa misura si
  discostano dal prototipo normativo del contratto di lavoro:
  ond'è che appare oltremodo discutibile sostenere che il lavoro
  in comando temporaneo possa diventare davvero uno strumento
  aggiuntivo di elasticità organizzativa per le imprese.
  L'utilità specifica del ricorso a questo tipo di lavoro
  risiede, invece, semmai, per talune imprese e taluni
  lavoratori, nei possibili vantaggi accennati  retro, sub
  numero 1.  Ma v'è di più.  Ed infatti, in ogni caso, non
  possono ammettersi, a parere dei medesimi presentatori, forme
  di speculazione sulla altrui necessità di lavoro: che -
  consentiamo con una recente dottrina - "comunque le si voglia
  giustificare, continuano ad apparire di dubbia moralità".
  Pertanto, tra le varie possibili, l'unica soluzione
  alternativa davvero
 
                              Pag. 11
 
  pensabile rispetto a quella proposta dal testo che
  presentiamo alla riflessione degli onorevoli colleghi,
  potrebbe consistere nell'affidare la gestione dei rapporti di
  lavoro temporanei ad apposite istituzioni pubbliche senza fini
  di lucro, permettendo di farvi ricorso - in linea con altre
  esperienze già condotte altrove - in relazione a specifici
  momenti e finalità delle politiche dell'impiego.  Nei Paesi
  Bassi, ad esempio, si ebbe a creare, a tal proposito, un vero
  e proprio servizio pubblico, d'intesa tra pubblici poteri e
  parti sociali, che funziona come associazione senza, appunto,
  fini di lucro e nel quadro di un'azione concertata di governo
  del mercato del lavoro.  Da noi, come ultimamente altri ha
  suggerito, questo servizio potrebbe essere sperimentalmente
  rimesso alle agenzie per l'impiego, ridefinendo nel contempo
  il loro ancora così labile profilo istituzionale e, magari,
  con vincolo di destinazione dei proventi di tale attività ad
  iniziative di
  formazione professionale. "Si coglierebbero in tal modo - si
  è scritto al riguardo - i classici due piccioni con una fava:
  attribuendo una funzione ad organismi la cui utilità pratica
  è, allo stato, quanto meno incerta, e permettendo di
  verificare, in un arco ragionevole di tempo, le ricadute del
  lavoro interinale sugli equilibri del mercato del lavoro".
    E' vero che una simile soluzione comporterebbe momenti più
  generali di un non semplice riordinamento delle strutture
  periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale: ma qualsiasi diversa scelta, che indulga al lucro
  privato nell'intermediazione della manodopera - e che quindi
  non solo rifiuti, per i comandi temporanei in esame, l'uso di
  collaudati strumenti del diritto privato e delle società, ma
  contenda anche il pur possibile utilizzo di altre istituzioni
  pubblicistiche - recherebbe in sé, a parere dei presentatori
  di questa proposta di legge, un inequivocabile segno
  negativo.
 
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