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Onorevoli Colleghi! -- La legge n. 515 del 1993, che
disciplina le campagne elettorali per la Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica, nel regolare condizioni e modalità
per l'erogazione del contributo per le spese elettorali, ha
omesso di ricomprendere esplicitamente nelle sue previsioni le
elezioni suppletive, rese necessarie da eventuali vacanze
nella titolarità di seggi corrispondenti a collegi
uninominali.
Il provvedimento in esame, approvato dal Senato, si propone
- per evidenti motivi di uguaglianza di condizioni e di
completezza del sistema normativo - di colmare quella
lacuna.
Peraltro, il testo pervenuto dal Senato configura una
disciplina non del tutto armonica con quella della legge n.
515 e che non consentirebbe, per le elezioni suppletive per i
seggi della Camera dei deputati, una effettiva applicazione
delle disposizioni proposte.
Difatti, mentre la legge elettorale per il Senato consente
la presentazione di candidature
indipendenti, la legge elettorale per la Camera
prevede che nella tornata generale che dà vita alla
legislatura, i candidati provvedono a presentare, oltre alla
dichiarazione di collegamento ai fini dello scomputo laddove
collegati a più liste, anche una seconda dichiarazione di
collegamento ai fini dell'erogazione del contributo per le
spese elettorali.
Nel caso di elezioni suppletive per seggi per la Camera dei
deputati la prima dichiarazione è - per ovvii motivi -
impossibile e diventa quindi sempre indispensabile la seconda
dichiarazione al fine di individuare, in maniera coerente al
sistema della legge n. 515, i partiti, movimenti, liste e
gruppi cui erogare il contributo previsto. Tale dichiarazione
è invece facoltativa nel caso di elezioni suppletive per seggi
del Senato, anche qui in coerenza con il sistema della legge
n. 515. In questo senso è stato definito dalla I Commissione
un nuovo testo che viene presentato all'esame
dell'Assemblea.
Mattarella, Relatore.
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