| Onorevoli Colleghi! -- L'esecuzione degli sfratti sta
determinando una grave situazione, con effetti devastanti nel
tessuto sociale. Tra coloro che subiscono drammaticamente tale
situazione vi sono soprattutto gli anziani, le persone sole e
i soggetti con handicap gravi o gravissimi. Cioè
cittadini che rappresentano la parte più debole e indifesa
della società e che vedono aggiungersi ad una già difficile
situazione esistenziale anche il trauma di essere cacciati,
molte volte con metodi violenti, dalle abitazioni dove spesso
sono cresciuti e hanno vissuto per lunghi anni.
Si tratta di un vero e proprio sradicamento da un contesto
urbano e sociale che determina gravi conseguenze su persone
che spesso non sanno dove andare a vivere e vengono così
ricoverate negli ospedali oppure sono destinate a vivere da
"barboni".
Questa situazione, che assume aspetti drammatici
soprattutto nelle città e nelle grandi aree metropolitane ad
alta tensione abitativa, è il risultato di una inadeguata
politica della casa; della mancata riforma della legge 27
luglio 1978, n. 392, oltreché di un allentamento del vincolo
solidaristico tra individui e tra le fasce più benestanti
della società e quelle più povere. In questo contesto,
insopportabili iniquità vengono consumate soprattutto nei
confronti delle persone anziane al punto che non è esagerato
parlare di una situazione che sta assumendo le caratteristiche
di una vera e propria "barbarie sociale".
Tutto ciò offende le coscienze civili e suscita movimenti
di protesta molto ampi. Le numerose proteste contro gli
sfratti che si stanno svolgendo in tutto il Paese, infatti,
trovano la solidarietà dei sindacati, delle forze politiche,
del movimento federativo
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democratico per i diritti del cittadino e di altre
numerose associazioni laiche e religiose.
Non vi è dubbio che tale realtà contrasta con la
Costituzione repubblicana e in modo particolare con l'articolo
3, secondo comma (principio dell'eguaglianza sostanziale); con
l'articolo 38 (tutela del lavoratore); con gli articoli 2, 4 e
41, secondo comma (princìpi della dignità e rispetto della
persona umana); ed inoltre con gli articoli 29 della
Costituzione e 8 della Convenzione europea per i diritti
dell'uomo.
E' dunque necessario che lo Stato e in primo luogo il
Parlamento intervengano con urgenza a favore delle persone
anziane, più povere e socialmente indifese, e delle persone
handicappate per dare concretezza al dettato costituzionale.
Ed anche per portare la nostra legislazione, in questa
materia, ai livelli di equità sociale che caratterizzano
quelle dei Paesi europei più avanzati.
Per queste considerazioni, la presente proposta di legge
intende colmare un vuoto legislativo affinché il diritto
all'abitazione, che è uno dei diritti fondamentali dell'uomo,
non venga violato, specie nei confronti delle persone anziane
e meno protette. Ed inoltre per affermare che la solidarietà
non è assistenzialismo spicciolo, né parola vuota di contenuti
ma rappresenta ancora un valore cardine del nostro vivere
civile.
L'articolo 1 indica i soggetti beneficiari della legge.
Esso stabilisce che ai fini del calcolo del reddito necessario
per poter usufruire delle presenti disposizioni, il reddito
dell'anziano o dell'handicappato non si somma a quello del
restante nucleo familiare, qualora egli ne faccia parte.
L'articolo 2, nel prevedere una deroga all'articolo 665 del
codice di procedura civile (mancata comparizione e mancata
opposizione dell'intimato), stabilisce che lo sfratto non è
eseguibile se non "da casa a casa", cioè previa assegnazione
d'ufficio da parte del sindaco di un idoneo alloggio di
edilizia residenziale pubblica alla persona sfrattata che
abbia i requisiti previsti dall'articolo 1 e seguendo
un'apposita graduatoria risultante dall'ordine cronologico
delle decisioni del pretore.
Inoltre l'articolo 2 stabilisce che gli enti e le società,
anche di carattere assistenziale, indicati nell'articolo 23
del decretolegge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonché
tutti gli enti pubblici non economici e i comuni, devono
assegnare, in via prioritaria, in locazione, ai soggetti
indicati nell'articolo 1 gli alloggi disponibili del loro
patrimonio residenziale.
Infine esso prevede che l'ordinanza di rilascio
dell'alloggio di cui al comma 1 dell'articolo 665 del codice
di procedura civile (opposizione ai provvedimenti del giudice)
resta comunque sospesa qualora sia stata emessa nei confronti
dei soggetti beneficiari della presente legge.
L'articolo 3 prevede la deroga all'articolo 668, ultimo
comma, del codice di procedura civile (opposizione dopo la
convalida) disponendo che l'opposizione alle intimazioni di
licenza o di sfratto convalidate sospende il processo
esecutivo qualora esse riguardino i soggetti indicati
all'articolo 1.
L'articolo 4 stabilisce i compiti del pretore il quale è
tenuto ad informare il sindaco del comune in cui si trova
l'immobile della disposta sospensione dell'esecuzione dello
sfratto.
L'articolo 5 stabilisce l'efficacia della legge proposta
sui giudizi già instaurati, quale che sia lo stato e il grado
del giudizio.
Considerato il particolare significato sociale della
proposta di legge e l'urgenza con la quale è necessario
provvedere per dare una risposta positiva alla richiesta di
equità, solidarietà e giustizia sociale che proviene dalle
persone anziane ed handicappate, ci rivolgiamo a tutte
le forze politiche del Parlamento affinché, nel necessario
confronto, si raggiungano le più ampie convergenze ed un
rapido iter della legge.
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