| (Deroga all'articolo 665
del codice di procedura civile).
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 665 del
codice di procedura civile l'ordinanza di rilascio non è
esecutiva nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, se
non previa assegnazione, da parte del sindaco del comune in
cui deve eseguirsi lo sfratto, di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica idoneo o comunque tale da consentire lo
svolgimento di una normale vita di relazione sociale.
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2. Il sindaco predispone un'apposita graduatoria secondo
l'ordine cronologico risultante dalla decisione del pretore e
assegna gli alloggi, d'ufficio, agli intimati che ne abbiano
diritto.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno priorità
nell'assegnazione degli alloggi disponibili da parte del
comune o di enti e società, anche assistenziali, indicati
nell'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980,
n. 25, che sono tenuti per legge, per statuto o per
disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare
investimenti immobiliari, nonché di ogni altro ente pubblico
non economico.
4. L'ordinanza di rilascio di cui al primo comma
dell'articolo 665 del codice di procedura civile resta
comunque sospesa, qualora sia stata emessa nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.
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