| (Deroga all'articolo 668
del codice di procedura civile).
1. In deroga all'articolo 668 del codice di procedura
civile, per le intimazioni di licenza o di sfratto convalidate
e per cui è ammessa opposizione, l'opposizione stessa sospende
il processo esecutivo, qualora le intimazioni riguardino
soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.
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