| (Compiti del pretore).
1. Il pretore, quale giudice dell'intimazione dello
sfratto o dell'esecuzione dello stesso, allorché il
provvedimento concerne i soggetti di cui all'articolo 1, è
tenuto, con biglietto di cancelleria, ad informare il sindaco
del luogo in cui si trova l'immobile della disposta
sospensione dell'esecuzione dello sfratto.
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