| (Offerta di manodopera mediante comando temporaneo).
1. E' consentito alle imprese costituite in forma di
società cooperative, appositamente autorizzate dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, il comando di propri
soci e di propri dipendenti a favore di altri datori di lavoro
pubblici e privati, con esclusione dei settori dell'industria
edile e dell'agricoltura, per periodi temporali predeterminati
ed in deroga al dispositivo di cui all'articolo 1 della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, alle condizioni di cui alla
presente legge.
2. I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, possono promuovere o finanziare le
imprese cooperative di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Possono essere ammessi come soci delle imprese
cooperative di cui al comma 1 anche enti pubblici non
economici. Possono esservi altresì ammesse anche altre persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti
la promozione ed il finanziamento delle attività svolte dalle
imprese cooperative di cui al comma 1. I soci di cui al
presente comma, la cui partecipazione è autorizzata, volta per
volta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, non possono, per altro, divenire datori di lavoro
utilizzatori di altri soci e di dipendenti delle rispettive
imprese cooperative.
4. Le imprese cooperative di cui al comma 1 possono
associarsi in consorzi costituiti come società cooperative, di
cui formino la base sociale in misura non inferiore al
settanta per cento. Oltre ad esse, possono partecipare ai
consorzi stessi le associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento
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cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e le associazioni riconosciute in base alle leggi
emanate dalle regioni a statuto speciale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 2 ed al comma 1
dell'articolo 6, le altre modalità d'iscrizione delle imprese
cooperative di cui al comma 1 e dei loro consorzi in apposito
registro, nonché gli altri casi di cancellazione
dell'iscrizione e di sospensione dal registro stesso. Il
decreto determina altresì i requisiti cui debbono rispondere i
consorzi di cui al comma 4 e l'ammontare e le modalità di
versamento della garanzia finanziaria che le imprese
cooperative di cui al comma 1 debbono prestare come ulteriore
condizione per l'iscrizione, allo scopo di assicurare il
pagamento delle retribuzioni e dei contributi obbligatori in
caso di insolvenza, nonché i soggetti che possono assicurare
la copertura della garanzia, le procedure di attivazione della
medesima, il loro diritto di surroga e le eventuali residue
responsabilità nei confronti dei lavoratori interessati e
degli enti previdenziali. L'autorizzazione di cui al comma 1
si intende concessa con l'iscrizione nel registro.
6. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui al
comma 1 debbono essere immediatamente comunicate ai lavoratori
interessati, i cui comandi temporanei eventualmente in atto
restano in vigore, a tutti gli effetti, sino allo scadere del
loro termine.
7. Fatte salve le condizioni, le modalità e le procedure di
comando temporaneo di manodopera di cui alla presente legge,
resta fermo, anche per le imprese cooperative, il divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro,
di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
8. In caso di comando temporaneo di manodopera disposto in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 5 del
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presente articolo, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; l'ammenda
ivi prevista è elevata a lire 100.000 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Si applica
inoltre la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo
1 della citata legge n. 1369 del 1960.
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