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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3024
DDL0185-0003
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL12-185)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
Pag. 12 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ12 ZZPD ZZPR
   (Offerta di manodopera mediante comando temporaneo). 
    1.  E' consentito alle imprese costituite in forma di
  società cooperative, appositamente autorizzate dal Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, il comando di propri
  soci e di propri dipendenti a favore di altri datori di lavoro
  pubblici e privati, con esclusione dei settori dell'industria
  edile e dell'agricoltura, per periodi temporali predeterminati
  ed in deroga al dispositivo di cui all'articolo 1 della legge
  23 ottobre 1960, n.  1369, alle condizioni di cui alla
  presente legge.
    2.  I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
  della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge
  31 gennaio 1992, n. 59, possono promuovere o finanziare le
  imprese cooperative di cui al comma 1 del presente
  articolo.
    3.  Possono essere ammessi come soci delle imprese
  cooperative di cui al comma 1 anche enti pubblici non
  economici.  Possono esservi altresì ammesse anche altre persone
  giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti
  la promozione ed il finanziamento delle attività svolte dalle
  imprese cooperative di cui al comma 1.  I soci di cui al
  presente comma, la cui partecipazione è autorizzata, volta per
  volta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, non possono, per altro, divenire datori di lavoro
  utilizzatori di altri soci e di dipendenti delle rispettive
  imprese cooperative.
    4.  Le imprese cooperative di cui al comma 1 possono
  associarsi in consorzi costituiti come società cooperative, di
  cui formino la base sociale in misura non inferiore al
  settanta per cento.  Oltre ad esse, possono partecipare ai
  consorzi stessi le associazioni nazionali di rappresentanza,
  assistenza e tutela del movimento
 
                              Pag. 13
 
  cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
  n. 1577, e le associazioni riconosciute in base alle leggi
  emanate dalle regioni a statuto speciale.
    5.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ferme
  restando le condizioni di cui all'articolo 2 ed al comma 1
  dell'articolo 6, le altre modalità d'iscrizione delle imprese
  cooperative di cui al comma 1 e dei loro consorzi in apposito
  registro, nonché gli altri casi di cancellazione
  dell'iscrizione e di sospensione dal registro stesso.  Il
  decreto determina altresì i requisiti cui debbono rispondere i
  consorzi di cui al comma 4 e l'ammontare e le modalità di
  versamento della garanzia finanziaria che le imprese
  cooperative di cui al comma 1 debbono prestare come ulteriore
  condizione per l'iscrizione, allo scopo di assicurare il
  pagamento delle retribuzioni e dei contributi obbligatori in
  caso di insolvenza, nonché i soggetti che possono assicurare
  la copertura della garanzia, le procedure di attivazione della
  medesima, il loro diritto di surroga e le eventuali residue
  responsabilità nei confronti dei lavoratori interessati e
  degli enti previdenziali.  L'autorizzazione di cui al comma 1
  si intende concessa con l'iscrizione nel registro.
    6.  La sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui al
  comma 1 debbono essere immediatamente comunicate ai lavoratori
  interessati, i cui comandi temporanei eventualmente in atto
  restano in vigore, a tutti gli effetti, sino allo scadere del
  loro termine.
    7.  Fatte salve le condizioni, le modalità e le procedure di
  comando temporaneo di manodopera di cui alla presente legge,
  resta fermo, anche per le imprese cooperative, il divieto di
  intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro,
  di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
    8.  In caso di comando temporaneo di manodopera disposto in
  violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 5 del
 
                              Pag. 14
 
  presente articolo, si applicano le sanzioni di cui
  all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; l'ammenda
  ivi prevista è elevata a lire 100.000 per ogni lavoratore
  occupato e per ogni giornata di occupazione.  Si applica
  inoltre la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo
  1 della citata legge n. 1369 del 1960.
 
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