| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo
della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, ha previsto che lo Stato può concedere contributi alle
associazioni nazionali che statutariamente e concretamente
dimostrino di perseguire fini socialmente e moralmente
rilevanti.
In attuazione di tale norma, con legge 19 novembre 1987, n.
476, è stata prevista l'istituzione di un "Fondo globale per i
contributi ad enti e associazioni di promozione sociale",
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
La stessa legge ha individuato i destinatari dei contributi
nei seguenti soggetti:
a) persone giuridiche privatizzate ai sensi del
citato articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, escluse quelle
combattentistiche e patriottiche, per le quali si è provveduto
con altre leggi, l'ultima delle quali è la legge 31 gennaio
1994, n. 93;
b) enti e associazioni italiane che, secondo gli
scopi dei rispettivi statuti, promuovono "l'integrale
attuazione dei diritti costituzionali concernenti
l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro
ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che,
per cause di età, di deficit psichici, fisici o
funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano
in condizione di marginalità sociale".
La legge in parola ha per i primi anni 1987 e 1988
assegnato, come importo del fondo globale, la somma di lire 5
miliardi,
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da ripartire nella misura del 65 per cento a favore dei
soggetti di cui alla lettera a) e del 35 per cento a
favore di quelli di cui alla lettera b); ha inoltre
stabilito che la prima quota del 65 per cento va suddivisa in
parti eguali tra i soggetti beneficiari, mentre la quota del
35 per cento va suddivisa secondo determinate altre
aliquote.
Con leggi successive si è provveduto a rinnovare
l'assegnazione dei contributi con l'applicazione degli stessi
criteri e modalità.
La normativa è stata poi modificata dalla legge 10 febbraio
1992, n. 67, la quale ha previsto per le sole associazioni di
promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, cioè per
l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC),
per l'Unione italiana ciechi (UIC), per l'Ente nazionale
sordomuti (ENS), per l'Associazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro (ANMIL) e per l'Unione nazionale mutilati
per servizio (UNMS), un contributo di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
Il legislatore ha ritenuto di limitare a dette associazioni
la concessione del contributo nella considerazione che esse,
già provviste di personalità giuridica di diritto pubblico,
hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di
rappresentanza e tutela di tutte le categorie di invalidi,
compiti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi
(legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'ANMIC; decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre
1947, n. 1047, per l'UIC; legge 21 agosto 1950, n. 698, per
l'ENS; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'ANMIL; decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947,
n. 650, per l'UNMS) e formalmente confermati con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, allorquando
dette associazioni a seguito del decentramento regionale
disposto con il ripetuto decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977, sono state trasformate in enti
morali di diritto privato.
Si tratta di associazioni che per lunga tradizione hanno
una particolare presenza nel nostro ordinamento e che svolgono
una preziosa opera in attività di interesse nazionale e perciò
sono denominate "associazioni storiche".
Il concreto perseguimento dei compiti assegnati dev'essere,
per disposizione di legge, dimostrato con apposita relazione,
da trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Da ultimo è intervenuto il decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67, che all'articolo 6 ha modificato la legge 10
febbraio 1992, n. 67, prevedendo tra i destinatari del
contributo anche gli enti e le associazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 476
del 1987, stanziando, evidentemente in considerazione del
maggior numero di beneficiari, un contributo aggiuntivo di
lire 5 miliardi per il solo anno 1993 (portandolo quindi a 10
miliardi) e ripristinando l'originario criterio di
ripartizione del 65 per cento in favore delle associazioni di
cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 della
legge n. 476 del 1987, cioè delle associazioni storiche, e del
35 per cento in favore delle altre associazioni.
Si rende ora necessario prevedere la concessione del
contributo in parola per il prossimo triennio e a tal fine è
stata predisposta l'unita proposta di legge, che fissa in lire
10 miliardi la misura annua del contributo, cioè nello stesso
importo previsto per l'anno 1993.
Come evidenziato, tra le suddette associazioni nazionali
(ANMIC, UIC, ENS, ANMIL e UNMS), l'importo del contributo, già
stabilito in lire cinque miliardi nel 1987, è attualmente
divenuto del tutto insufficiente sia per la notevole
lievitazione dei costi, sia per l'accresciuto volume dei
compiti che le associazioni sono chiamate ad assolvere.
Di ciò si è reso conto il legislatore nel 1993, che fin
d'allora aveva previsto un incremento di 5 miliardi (cioè un
importo complessivo di 10 miliardi), pur limitando tale
incremento al solo anno 1993.
Il relativo onere finanziario può trovare copertura nello
stanziamento di bilancio del capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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