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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30242
DDL2494-0002
Progetto di legge Camera n. 2494 - testo presentato - (DDL12-2494)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2494. TESTIPDL
...C2494.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2494 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'articolo 115 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo
  della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
  n. 382, ha previsto che lo Stato può concedere contributi alle
  associazioni nazionali che statutariamente e concretamente
  dimostrino di perseguire fini socialmente e moralmente
  rilevanti.
    In attuazione di tale norma, con legge 19 novembre 1987, n.
  476, è stata prevista l'istituzione di un "Fondo globale per i
  contributi ad enti e associazioni di promozione sociale",
  iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
    La stessa legge ha individuato i destinatari dei contributi
  nei seguenti soggetti:
        a)  persone giuridiche privatizzate ai sensi del
  citato articolo 115 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, escluse quelle
  combattentistiche e patriottiche, per le quali si è provveduto
  con altre leggi, l'ultima delle quali è la legge 31 gennaio
  1994, n. 93;
        b)  enti e associazioni italiane che, secondo gli
  scopi dei rispettivi statuti, promuovono "l'integrale
  attuazione dei diritti costituzionali concernenti
  l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro
  ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che,
  per cause di età, di  deficit  psichici, fisici o
  funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano
  in condizione di marginalità sociale".
    La legge in parola ha per i primi anni 1987 e 1988
  assegnato, come importo del fondo globale, la somma di lire 5
  miliardi,
 
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  da ripartire nella misura del 65 per cento a favore dei
  soggetti di cui alla lettera  a)  e del 35 per cento a
  favore di quelli di cui alla lettera  b);  ha inoltre
  stabilito che la prima quota del 65 per cento va suddivisa in
  parti eguali tra i soggetti beneficiari, mentre la quota del
  35 per cento va suddivisa secondo determinate altre
  aliquote.
    Con leggi successive si è provveduto a rinnovare
  l'assegnazione dei contributi con l'applicazione degli stessi
  criteri e modalità.
    La normativa è stata poi modificata dalla legge 10 febbraio
  1992, n. 67, la quale ha previsto per le sole associazioni di
  promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, cioè per
  l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC),
  per l'Unione italiana ciechi (UIC), per l'Ente nazionale
  sordomuti (ENS), per l'Associazione nazionale mutilati e
  invalidi del lavoro (ANMIL) e per l'Unione nazionale mutilati
  per servizio (UNMS), un contributo di lire 5 miliardi per
  ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
    Il legislatore ha ritenuto di limitare a dette associazioni
  la concessione del contributo nella considerazione che esse,
  già provviste di personalità giuridica di diritto pubblico,
  hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di
  rappresentanza e tutela di tutte le categorie di invalidi,
  compiti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi
  (legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'ANMIC; decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre
  1947, n. 1047, per l'UIC; legge 21 agosto 1950, n. 698, per
  l'ENS; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'ANMIL; decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947,
  n. 650, per l'UNMS) e formalmente confermati con decreto del
  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, allorquando
  dette associazioni a seguito del decentramento regionale
  disposto con il ripetuto decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977, sono state trasformate in enti
  morali di diritto privato.
    Si tratta di associazioni che per lunga tradizione hanno
  una particolare presenza nel nostro ordinamento e che svolgono
  una preziosa opera in attività di interesse nazionale e perciò
  sono denominate "associazioni storiche".
    Il concreto perseguimento dei compiti assegnati dev'essere,
  per disposizione di legge, dimostrato con apposita relazione,
  da trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri.
    Da ultimo è intervenuto il decreto-legge 18 gennaio 1993,
  n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
  1993, n. 67, che all'articolo 6 ha modificato la legge 10
  febbraio 1992, n. 67, prevedendo tra i destinatari del
  contributo anche gli enti e le associazioni di cui
  all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della legge n. 476
  del 1987, stanziando, evidentemente in considerazione del
  maggior numero di beneficiari, un contributo aggiuntivo di
  lire 5 miliardi per il solo anno 1993 (portandolo quindi a 10
  miliardi) e ripristinando l'originario criterio di
  ripartizione del 65 per cento in favore delle associazioni di
  cui alla lettera  a),  comma 1, dell'articolo 1 della
  legge n. 476 del 1987, cioè delle associazioni storiche, e del
  35 per cento in favore delle altre associazioni.
    Si rende ora necessario prevedere la concessione del
  contributo in parola per il prossimo triennio e a tal fine è
  stata predisposta l'unita proposta di legge, che fissa in lire
  10 miliardi la misura annua del contributo, cioè nello stesso
  importo previsto per l'anno 1993.
    Come evidenziato, tra le suddette associazioni nazionali
  (ANMIC, UIC, ENS, ANMIL e UNMS), l'importo del contributo, già
  stabilito in lire cinque miliardi nel 1987, è attualmente
  divenuto del tutto insufficiente sia per la notevole
  lievitazione dei costi, sia per l'accresciuto volume dei
  compiti che le associazioni sono chiamate ad assolvere.
    Di ciò si è reso conto il legislatore nel 1993, che fin
  d'allora aveva previsto un incremento di 5 miliardi (cioè un
  importo complessivo di 10 miliardi), pur limitando tale
  incremento al solo anno 1993.
    Il relativo onere finanziario può trovare copertura nello
  stanziamento di bilancio del capitolo 6856 dello stato di
  previsione della spesa del Ministero del tesoro.
 
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