| 1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della
legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore delle associazioni ed
enti di promozione sociale, escluse le associazioni
combattentistiche e patriottiche è stabilito in lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.
2. Il contributo è ripartito nelle percentuali fissate
dall'articolo 4 della legge 19 novembre 1987, n. 476, ed è
liquidato alle condizioni e con le modalità previste dalla
stessa legge n. 476 del 1987.
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