| 1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della
presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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