| (Condizioni per l'iscrizione nel registro
delle imprese fornitrici).
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 5
dell'articolo 1 e la conseguente autorizzazione, l'impresa
cooperativa di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 deve:
a) avere un numero complessivo di soci e di
dipendenti non inferiore a duecento, tra i quali i dipendenti
non possono superare il trenta per cento;
b) depositare l'atto costitutivo in cui, oltre a
quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 6 della presente
legge e dall'articolo 2518 del codice civile, si preveda
l'obbligo di ogni socio di prestare attività nella o per
l'impresa cooperativa, e si preveda altresì l'impiego dei soci
e del restante personale dipendente presso più datori di
lavoro utilizzatori contemporaneamente. Non possono essere
inserite nell'atto costitutivo clausole restrittive in materia
di diritto di convocazione, partecipazione e voto nelle
assemblee, nonché in tema di revoca degli amministratori e di
azione di responsabilità nei loro confronti, mentre eventuali
procedure arbitrali relative alle controversie tra i soci, gli
altri dipendenti e la stessa impresa cooperativa possono
essere previste soltanto con l'applicazione dei princìpi e
delle prescrizioni di cui all'articolo 808 del codice di
procedura civile e all' articolo 5 della legge 11 agosto 1973,
n. 533. La determinazione della percentuale massima degli
utili ripartibili e di quelli eventualmente da destinarsi ad
altri scopi non deve pregiudicare il soddisfacimento dei
diritti dei soci e dei dipendenti derivanti dall'effettuazione
dei comandi temporanei.
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2. Il venir meno del requisito della pluricommittenza di
cui alla lettera b) del comma 1, accertato
dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio,
costituisce causa di cancellazione dal registro di cui al
comma 5 dell'articolo 1.
3. Alle controversie tra le imprese cooperative di cui al
comma 1, i loro soci e i loro dipendenti, aventi ad oggetto la
materia disciplinata dalla presente legge, si applicano gli
articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.
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