| Onorevoli Colleghi! -- Di fronte ad una crescente
affermazione dello sci di discesa e da fondo quale fenomeno di
massa, con lo sviluppo enorme di stazioni alpine o
appenniniche, non pare che le normative abbiano sempre seguito
le derivanti necessità. Non è il caso di citare cifre e
statistiche poiché ben note. Quel che è da rimarcare è quanto
la proposta di legge esemplifichi semmai la complessità di
un'attività sportiva e delle diverse sfaccettature che ne
derivano in un riparto di competenze che dal comune, alla
regione sino allo Stato coinvolge diverse sfere di potere
politico, cui bisognerebbe aggiungere la cooperazione
transfrontaliera e la integrazione europea, essendo lo sci
inserito in un mercato internazionale, con la ovvia
concorrenza e i necessari confronti.
E' chiaro perciò che la presente proposta di legge ha dovuto
tenere conto della necessità di conciliare molte esigenze in
un quadro comparativo con quanto è già stato elaborato in
materia.
Quel che va aggiunto è che non sarebbe logico lasciare una
buona parte degli argomenti alla buona volontà di chi opera
nel settore o all'intervento della giurisprudenza. Alcune
regole certe si impongono e la proposta di legge si configura
anche nei confronti delle regioni come una leggequadro, meno
invasiva possibile, con la giusta considerazione delle
competenze esclusive di regioni e province autonome.
Divisa in dieci capi, per un totale di 92 articoli, la
proposta di legge fissa nei primi 8 articoli le disposizioni
generali, quali l'ambito di applicazione, la definizione di
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impianti e piste, mentre al capo II, dall'articolo 9 al 32,
si sofferma sulla costruzione, gestione e manutenzione degli
impianti a fune. Al capo III, dall'articolo 33 al 47, si
approfondiscono i temi che riguardano le piste da sci, così
come al capo IV, sino all'articolo 60, si traccia una sorta di
decalogo di "comportamento dello sciatore". Il capo V si
occupa, dall'articolo 61 al 68, di soccorso radio e il
successivo capo VI, sino all'articolo 75, è dedicato alla
prevenzione degli infortuni. I successivi quattro capi sono
dedicati, rispettivamente, alle sanzioni, alle assicurazioni,
alle norme finanziarie e alle norme finali e transitorie.
Riteniamo si tratti di un contributo completo, benché
perfettibile, ad una regolamentazione della vasta materia
connessa allo sci e che ha nella sicurezza la sua ragione
fondamentale, in una collaborazione fra gli enti pubblici, i
gestori degli impianti e gli sciatori.
Presentata già nella scorsa legislatura (si veda A.C. 2778,
XI) questa proposta di legge ha riscosso interesse ed ha
suscitato dibattito. La speranza è che la sua discussione
ulteriore vivifichi una materia che ha necessità di una
codificazione più certa rispetto alla confusione dell'attuale
legislazione di riferimento.
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