| (Disposizioni generali).
1. La presente legge disciplina la costruzione,
l'adeguamento, la manutenzione e l'esercizio degli impianti a
fune adibiti a pubblico servizio di trasporto e delle relative
infrastrutture, la realizzazione e l'esercizio delle piste da
sci, il comportamento degli sciatori, nonché la prevenzione
degli infortuni ed il soccorso in caso di sinistro nell'uso
degli impianti e delle piste.
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