| (Finalità).
1. Scopo della presente legge è quello di assicurare
adeguate condizioni di agibilità delle piste da sci e degli
impianti a fune, il loro sviluppo al fine di un corretto
inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, un'efficente ed
efficace gestione degli stessi, la prevenzione dei pericoli e
dei danni eventualmente derivanti, il migliore impiego del
territorio per la pratica degli sport da neve e la sicurezza
degli utenti ed operatori.
2. La presente legge tutela la sicurezza degli sciatori
alpinisti e dei praticanti lo sci fuori pista.
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