| (Ambito di applicazione).
1. Le regioni disciplinano, nell'ambito dei princìpi
fondamentali stabiliti dalla presente legge, gli impianti a
fune, le piste e le relative infrastrutture.
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2. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in
materia di impianti a fune, piste da sci e relative
infrastrutture, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117
della Costituzione.
3. I princìpi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
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