| (Definizioni degli impianti).
1. Gli impianti a fune si distinguono, in base alle loro
caratteristiche tecniche, nelle seguenti categorie:
a) funivie, se trattasi di impianti di trasporto di
persone a mezzo di veicoli sospesi a funi tese tra stazioni ad
opportuna altezza dal suolo;
b) sciovie, se consistono in funicolari terrestri
per il traino di sciatori su piste a mezzo di attacchi fissati
ad una fune traente, tesa tra stazioni ad opportuna altezza
dal suolo;
c) slittovie, se trattasi di funicolari terrestri
dotate di slitte scivolanti su piste innevate.
2. Le funivie si distinguono:
a) seggiovie, se i veicoli consistono in
seggiole;
b) cabinovie, se i veicoli sono cabine chiuse o
aperte.
3. Le infrastrutture accessorie degli impianti a fune
consistono nelle opere destinate al conforto ed alla sicurezza
degli utenti e del personale.
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