| (Programmazione regionale).
1. La programmazione e la realizzazione degli impianti a
fune, delle piste da sci e delle relative infrastrutture sono
attuate in conformità agli indirizzi generali ed agli
obiettivi della programmazione regionale, con particolare
riferimento al corretto e razionale uso del territorio, alla
salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela
dell'ambiente, allo sviluppo delle attività produttive ed
all'incremento del turismo.
2. Le regioni verificano l'osservanza del comma 1 in sede
di esame dei progetti relativi ad impianti e piste.
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