| (Normativa regionale).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto ordinario determinano con
proprie leggi le modalità di raccordo tra le imprese
cooperative di cui all'articolo 1 ed i loro consorzi con le
attività di formazione professionale e di sviluppo
dell'occupazione gestite dalle regioni stesse.
2. Le regioni, nel termine previsto al comma 1, adottano
convenzioni-tipo per i rapporti delle imprese cooperative di
cui all'articolo 1 e dei loro consorzi con le amministrazioni
pubbliche che operano nell'ambito della regione prevedendo, in
particolare, l'applicazione delle norme contrattuali
collettive vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione,
al sostegno ed allo sviluppo delle imprese cooperative di cui
all'articolo 1 e dei loro consorzi. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma sono posti a carico delle
ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
4. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della
Costituzione.
5. I princìpi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
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