| (Iniziativa).
1. Il potere di iniziativa per la localizzazione e la
realizzazione degli impianti a fune spetta:
a) al comune, quando l'impianto è integralmente
situato nel suo territorio;
b) alla provincia, sentiti i comuni interessati, se
l'impianto è sito nel territorio di più comuni compresi nella
medesima provincia;
c) alla regione, sentiti i comuni interessati,
quando l'impianto è situato sul territorio di più province;
d) nel caso in cui l'impianto sia situato sul
territorio di più regioni si osserva l'articolo 84 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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2. La deliberazione relativa a quanto previsto al comma 1,
adottata secondo la rispettiva competenza dai consigli, è
pubblicata, dopo la sua entrata in vigore, nel Bollettino
ufficiale della regione.
3. La deliberazione deve contenere:
a) le modalità di massima e le condizioni del
servizio;
b) i termini di presentazione delle relative
istanze da parte dei soggetti interessati;
c) la documentazione da allegarsi alla domanda.
4. Le regioni devono verificare la congruità degli
interventi proposti in relazione agli indirizzi ed obiettivi
di cui all'articolo 7. In difetto delle necessarie indicazioni
le domande sono dichiarate inammissibili.
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