| (Competenze).
1. Le concessioni alla costruzione ed all'esercizio degli
impianti a fune sono accordate:
a) dal sindaco, previa delibera del consiglio
comunale, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
a);
b) dal presidente della giunta provinciale, previa
delibera della giunta, nel caso previsto dall'articolo 12,
comma 1, lettera b);
c) dal presidente della giunta regionale, previa
delibera della giunta, nel caso previsto dall'articolo 12,
comma 1, lettera c).
2. Nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
d), della presente legge, si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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