| (Rapporti tra imprese fornitrici e datori
di lavoro utilizzatori).
1. Il comando di cui al comma 1 dell'articolo 1 è disposto
per iscritto sulla base di un contratto per la fornitura di
mere prestazioni di lavoro stipulato anch'esso per iscritto, e
anch'esso a pena di nullità, tra la cooperativa od il
consorzio, che abbiano adempiuto gli obblighi prescritti ai
sensi del comma 5 dell'articolo 1, ed il datore di lavoro
utilizzatore. Copia di tale contratto deve essere inviata
all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, nonché
al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, entro due giorni dalla sua stipulazione.
2. L'impresa o l'ente utilizzatore che intenda stipulare il
contratto di cui al comma 1, è tenuto a darne preventiva
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o
comunque agli organismi rappresentativi del personale, ovvero,
in loro mancanza, alle organizzazioni sindacali provinciali di
categoria aderenti alle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, indicando i motivi del
ricorso al lavoro temporaneo, la durata dello stesso, il
numero, il sesso e le qualifiche dei lavoratori interessati.
Il datore di lavoro utilizzatore e le imprese fornitrici sono
tenute altresì a fornire all'Ispettorato del lavoro
territorialmente competente, con cadenza trimestrale, dati
informativi sull'andamento e sulla durata dei comandi
temporanei ottenuti e disposti in base alla presente legge,
distinti per età, durata, sesso e qualifica dei lavoratori
interessati.
3. Gli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti
svolgono attività di vigilanza sull'applicazione della
presente legge, anche ai sensi degli articoli 8 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
e dell'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ed anche
sulla base dei dati che le imprese fornitrici ed i datori di
lavoro utilizzatori
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sono tenuti a fornire in base al comma 2 del presente
articolo.
4. Il datore di lavoro utilizzatore, prima che il
lavoratore sia comandato a prestare lavoro presso di lui,
precisa all'impresa fornitrice, in particolare, le mansioni
alle quali il lavoratore sarà adibito, la qualifica
professionale richiesta, la durata del comando, il luogo di
esecuzione della prestazione, l'orario di lavoro e le
caratteristiche proprie della prestazione, il trattamento
economico e normativo applicabile, nonché gli altri dati
indicati nel decreto di cui al comma 5 dell'articolo 1.
L'impresa fornitrice comunica i dati stessi ai lavoratori
interessati, trascrivendoli nell'atto scritto di comando
temporaneo e fornendo al datore di lavoro utilizzatore
contemporanea notizia di tale adempimento. Contestualmente,
debbono essere fornite al lavoratore le informazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 10.
5. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo, trovano applicazione gli
articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
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