Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3027
DDL0185-0006
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL12-185)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 16 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Rapporti tra imprese fornitrici e datori
                 di lavoro utilizzatori). 
    1.  Il comando di cui al comma 1 dell'articolo 1 è disposto
  per iscritto sulla base di un contratto per la fornitura di
  mere prestazioni di lavoro stipulato anch'esso per iscritto, e
  anch'esso a pena di nullità, tra la cooperativa od il
  consorzio, che abbiano adempiuto gli obblighi prescritti ai
  sensi del comma 5 dell'articolo 1, ed il datore di lavoro
  utilizzatore.  Copia di tale contratto deve essere inviata
  all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, nonché
  al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione, entro due giorni dalla sua stipulazione.
    2.  L'impresa o l'ente utilizzatore che intenda stipulare il
  contratto di cui al comma 1, è tenuto a darne preventiva
  comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o
  comunque agli organismi rappresentativi del personale, ovvero,
  in loro mancanza, alle organizzazioni sindacali provinciali di
  categoria aderenti alle organizzazioni maggiormente
  rappresentative sul piano nazionale, indicando i motivi del
  ricorso al lavoro temporaneo, la durata dello stesso, il
  numero, il sesso e le qualifiche dei lavoratori interessati.
  Il datore di lavoro utilizzatore e le imprese fornitrici sono
  tenute altresì a fornire all'Ispettorato del lavoro
  territorialmente competente, con cadenza trimestrale, dati
  informativi sull'andamento e sulla durata dei comandi
  temporanei ottenuti e disposti in base alla presente legge,
  distinti per età, durata, sesso e qualifica dei lavoratori
  interessati.
    3.  Gli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti
  svolgono attività di vigilanza sull'applicazione della
  presente legge, anche ai sensi degli articoli 8 e 9 del
  decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
  e dell'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ed anche
  sulla base dei dati che le imprese fornitrici ed i datori di
  lavoro utilizzatori
 
                              Pag. 17
 
  sono tenuti a fornire in base al comma 2 del presente
  articolo.
    4.  Il datore di lavoro utilizzatore, prima che il
  lavoratore sia comandato a prestare lavoro presso di lui,
  precisa all'impresa fornitrice, in particolare, le mansioni
  alle quali il lavoratore sarà adibito, la qualifica
  professionale richiesta, la durata del comando, il luogo di
  esecuzione della prestazione, l'orario di lavoro e le
  caratteristiche proprie della prestazione, il trattamento
  economico e normativo applicabile, nonché gli altri dati
  indicati nel decreto di cui al comma 5 dell'articolo 1.
  L'impresa fornitrice comunica i dati stessi ai lavoratori
  interessati, trascrivendoli nell'atto scritto di comando
  temporaneo e fornendo al datore di lavoro utilizzatore
  contemporanea notizia di tale adempimento.  Contestualmente,
  debbono essere fornite al lavoratore le informazioni di cui al
  comma 2 dell'articolo 10.
    5.  Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui
  al comma 1 del presente articolo, trovano applicazione gli
  articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0028 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=001 PAGFIN=0017 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=12DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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