| (Rinnovo).
1. Alla scadenza la concessione è rinnovata a favore del
concessionario, tranne in caso di gravi inadempimenti o di
comprovate ragioni di pubblico interesse.
2. Il rinnovo è concesso su domanda presentata almeno sei
mesi prima della scadenza e previo nulla-osta degli organi
competenti.
3. Il concedente può subordinare il rinnovo al
miglioramento dell'impianto in relazione ai progressi della
tecnica.
4. In caso di mancato rinnovo il concessionario non ha
diritto ad indennizzo.
5. Nel caso di cui al comma 4 il concedente può rilasciare
la concessione ad altro soggetto, con la procedura prevista
dagli articoli 14, 15 e 16, o imporre la demolizione
dell'impianto a cura e spese del concessionario.
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