| (Personale).
1. Il concessionario deve nominare per le funivie:
a) un direttore d'esercizio, scelto tra gli
ingegneri iscritti all'albo professionale, responsabile della
manutenzione dell'impianto, della sua efficienza, della
regolarità del servizio e della sua sicurezza;
b) un capo servizio, responsabile dell'osservanza
del regolamento previsto dall'articolo 26 e delle disposizioni
impartite dal direttore d'esercizio.
2. Per le sciovie e le slittovie è sufficiente un
responsabile d'esercizio.
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