| (Esercizio provvisorio).
1. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori una
commissione tecnica nominata dalla regione effettua il
sopralluogo dell'impianto con l'intervento del direttore dei
lavori.
2. La commissione di cui al comma 1, esprime un parere
vincolante sull'idoneità delle opere e sulle misure di
sicurezza adottate.
3. La commissione può stabilire condizioni ed imporre
particolari prescrizioni nell'interesse pubblico e per
garantire la sicurezza dell'impianto.
4. La regione, previa acquisizione del parere previsto al
comma 2, autorizza l'apertura dell'impianto per lo svolgimento
provvisorio dell'attività.
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