| (Collaudo).
1. Entro un anno dall'apertura dell'impianto una
commissione nominata dalla regione provvede al collaudo
dell'impianto e ne dà comunicazione al concedente.
2. La regione, con legge, stabilisce la composizione ed il
funzionamento della commissione di collaudo.
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3. La commissione può subordinare l'esito positivo del
collaudo all'adozione di accorgimenti tecnici o di ulteriori
misure di sicurezza.
4. In caso di esito negativo del collaudo si applica
l'articolo 19, comma 1.
5. Il collaudo è approvato dalla regione.
6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 costituisce
autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto.
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