| (Casi di comando temporaneo
di manodopera e divieti).
1. Il ricorso al comando temporaneo di manodopera è
consentito solo per lavori ricompresi in qualifiche
medio-alte, con definito contenuto professionale, da
individuarsi, anche mediante riferimento ai livelli di
inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria
e da accordi interconfederali.
2. Il comando temporaneo di manodopera di cui alla presente
legge, che in ogni caso non può superare i sei mesi di durata,
è consentito, in concorso alternativo con le corrispondenti
ipotesi di contratto di lavoro a tempo determinato, e purché
non si tratti di attività edile o agricola, quando ricorrano
le condizioni di cui alle lettere b) e c) del
secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n.
230, ovvero quelle di cui al comma 3 dell'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56.
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3. Ai lavoratori temporaneamente comandati ai sensi della
presente legge si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
4. Quando i lavoratori temporaneamente comandati abbiano
prestato lavoro in uno o più comandi presso il medesimo datore
di lavoro per una durata complessiva superiore a quella
indicata nella disposizione richiamata dal comma 3, essi hanno
diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima
qualifica presso il medesimo datore, che deve informarli in
tempo utile, a condizione che manifestino la volontà di
esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di
cessazione del comando o dell'ultimo comando.
5. Se le prestazioni di lavoro effettuate in situazione di
comando proseguono dopo il termine fissato al comando stesso,
e comunque dopo sei mesi di loro effettuazione, nonché, in
ogni caso, quando si tratti di comandi successivi intesi ad
eludere le disposizioni della presente legge, si applicano gli
articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ed il
rapporto con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni si
considera a tempo indeterminato fin dalla data del primo
comando del lavoratore.
6. Sono nulle le clausole, tanto del contratto e dell'atto
di comando, di cui all'articolo 4, quanto del contratto di
lavoro stipulato con le imprese cooperative fornitrici, nonché
le eventuali clausole degli atti costitutivi di queste ultime,
che precludano od ostacolino la conclusione di un contratto di
lavoro tra il datore di lavoro utilizzatore ed il lavoratore
temporaneo.
7. Il comando temporaneo di manodopera non è consentito:
a) per la sostituzione di lavoratori in
sciopero;
b) nei casi in cui il datore di lavoro utilizzatore
potrebbe impiegare propri dipendenti in cassa integrazione
guadagni, salvo che l'utilizzo riguardi lavoratori aventi
professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
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c) quando il datore di lavoro utilizzatore
richieda, contemporaneamente alla effettuazione di comandi
temporanei, un lavoro straordinario ad altri lavoratori da lui
dipendenti, salvo che tale richiesta riguardi lavoratori che
svolgono mansioni diverse da quelle cui debbono essere addetti
i lavoratori in situazione di comando temporaneo;
d) nei sei mesi successivi ad un licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, anche se determinato da ragioni
economiche o dall'introduzione di innovazioni tecnologiche,
quando si tratti di ricoprire posti di lavoro che richiedono
la medesima qualifica professionale nell'unità produttiva cui
apparteneva il lavoratore licenziato.
8. Non si può ricorrere ad altri lavoratori in situazione
di comando temporaneo, ovvero con contratto a termine, per
occupare posti di lavoro con identiche o analoghe mansioni e
nella medesima unità produttiva, già occupati da lavoratori
anch'essi in comando temporaneo, prima che sia trascorso un
periodo di tempo pari ad un terzo della durata del comando
precedente, salvo nei casi di nuova assenza del lavoratore
sostituito, di lavori urgenti imposti dalla adozione di misure
di sicurezza e di dimissioni del lavoratore precedentemente
comandato.
9. Il datore di lavoro utilizzatore che impieghi personale
comandato in violazione dei divieti di cui ai commi 1, 7 e 8
del presente articolo è punito, ferma restando l'eventuale
rilevanza del suo comportamento ai sensi dell'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma, a favore della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, da determinare, per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione, con il decreto di
cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.
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