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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3028
DDL0185-0007
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL12-185)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Casi di comando temporaneo
                 di manodopera e divieti). 
    1.  Il ricorso al comando temporaneo di manodopera è
  consentito solo per lavori ricompresi in qualifiche
  medio-alte, con definito contenuto professionale, da
  individuarsi, anche mediante riferimento ai livelli di
  inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria
  e da accordi interconfederali.
    2.  Il comando temporaneo di manodopera di cui alla presente
  legge, che in ogni caso non può superare i sei mesi di durata,
  è consentito, in concorso alternativo con le corrispondenti
  ipotesi di contratto di lavoro a tempo determinato, e purché
  non si tratti di attività edile o agricola, quando ricorrano
  le condizioni di cui alle lettere  b)  e  c)  del
  secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n.
  230, ovvero quelle di cui al comma 3 dell'articolo 23 della
  legge 28 febbraio 1987, n. 56.
 
                              Pag. 18
 
    3.  Ai lavoratori temporaneamente comandati ai sensi della
  presente legge si applica la disposizione di cui al comma 4
  dell'articolo 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
    4.  Quando i lavoratori temporaneamente comandati abbiano
  prestato lavoro in uno o più comandi presso il medesimo datore
  di lavoro per una durata complessiva superiore a quella
  indicata nella disposizione richiamata dal comma 3, essi hanno
  diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima
  qualifica presso il medesimo datore, che deve informarli in
  tempo utile, a condizione che manifestino la volontà di
  esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di
  cessazione del comando o dell'ultimo comando.
    5.  Se le prestazioni di lavoro effettuate in situazione di
  comando proseguono dopo il termine fissato al comando stesso,
  e comunque dopo sei mesi di loro effettuazione, nonché, in
  ogni caso, quando si tratti di comandi successivi intesi ad
  eludere le disposizioni della presente legge, si applicano gli
  articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n.  1369, ed il
  rapporto con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni si
  considera a tempo indeterminato fin dalla data del primo
  comando del lavoratore.
    6.  Sono nulle le clausole, tanto del contratto e dell'atto
  di comando, di cui all'articolo 4, quanto del contratto di
  lavoro stipulato con le imprese cooperative fornitrici, nonché
  le eventuali clausole degli atti costitutivi di queste ultime,
  che precludano od ostacolino la conclusione di un contratto di
  lavoro tra il datore di lavoro utilizzatore ed il lavoratore
  temporaneo.
    7.  Il comando temporaneo di manodopera non è consentito:
        a)  per la sostituzione di lavoratori in
  sciopero;
        b)  nei casi in cui il datore di lavoro utilizzatore
  potrebbe impiegare propri dipendenti in cassa integrazione
  guadagni, salvo che l'utilizzo riguardi lavoratori aventi
  professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
 
                              Pag. 19
 
        c)  quando il datore di lavoro utilizzatore
  richieda, contemporaneamente alla effettuazione di comandi
  temporanei, un lavoro straordinario ad altri lavoratori da lui
  dipendenti, salvo che tale richiesta riguardi lavoratori che
  svolgono mansioni diverse da quelle cui debbono essere addetti
  i lavoratori in situazione di comando temporaneo;
        d)  nei sei mesi successivi ad un licenziamento per
  giustificato motivo oggettivo, anche se determinato da ragioni
  economiche o dall'introduzione di innovazioni tecnologiche,
  quando si tratti di ricoprire posti di lavoro che richiedono
  la medesima qualifica professionale nell'unità produttiva cui
  apparteneva il lavoratore licenziato.
    8.  Non si può ricorrere ad altri lavoratori in situazione
  di comando temporaneo, ovvero con contratto a termine, per
  occupare posti di lavoro con identiche o analoghe mansioni e
  nella medesima unità produttiva, già occupati da lavoratori
  anch'essi in comando temporaneo, prima che sia trascorso un
  periodo di tempo pari ad un terzo della durata del comando
  precedente, salvo nei casi di nuova assenza del lavoratore
  sostituito, di lavori urgenti imposti dalla adozione di misure
  di sicurezza e di dimissioni del lavoratore precedentemente
  comandato.
    9.  Il datore di lavoro utilizzatore che impieghi personale
  comandato in violazione dei divieti di cui ai commi 1, 7 e 8
  del presente articolo è punito, ferma restando l'eventuale
  rilevanza del suo comportamento ai sensi dell'articolo 28
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
  modificazioni, con la sanzione amministrativa del pagamento di
  una somma, a favore della gestione prestazioni temporanee ai
  lavoratori dipendenti, da determinare, per ogni lavoratore
  occupato e per ogni giornata di occupazione, con il decreto di
  cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.
 
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