| (Requisiti tecnici).
1. Le piste da sci devono essere ubicate in zone idonee
sotto il profilo idrogeologico ed esenti da rischi di frane o
valanghe nel periodo di esercizio.
2. Le piste non devono attraversare strade carrozzabili
aperte al traffico o tracciati di mezzi di risalita a
livello.
3. Le aree destinate a slitte o simili devono essere
distinte da quelle destinate agli sciatori.
4. Le piste da discesa devono presentare i seguenti
requisiti:
a) avere una larghezza non inferiore a venti metri,
tranne in brevi tratti segnalati in modo idoneo, e compatibile
con la capacità dei relativi impianti di risalita;
b) presentare difficoltà compatibili con la
classificazione di cui all'articolo 5;
c) avere un fianco minimo verticale di 3,50 metri
in condizioni di medio innevamento;
d) presentare un andamento tale da impedire, a
media velocità, il distacco improvviso degli sci dalla
neve;
e) essere prive di ostacoli pericolosi sul fondo
non innevato del tracciato;
f) avere una parte terminale che, per larghezza e
profilo, permetta l'agevole e sicuro arresto degli
sciatori.
5. Le piste da fondo devono avere caratteristiche tali da
consentire l'agevole
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transito degli sciatori ed essere dotate di posti fissi di
soccorso.
6. Le aree comuni a più piste devono permettere l'agevole
scorrimento degli sciatori provenienti da tutte le piste
confluenti.
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