| (Assunzioni dei lavoratori da parte
delle imprese fornitrici).
1. L'esecuzione di comandi temporanei presso altri datori
di lavoro, pubblici e privati, oltre ad essere prevista come
esclusivo oggetto sociale indicato dall'atto costitutivo della
impresa cooperativa di cui al comma 1 dell'articolo 1 per
tutti i soci, deve essere menzionata per clausola espressa
anche nei contratti di lavoro stipulati, in forma scritta a
pena di nullità e a tempo indeterminato, con i dipendenti non
soci.
2. Le imprese cooperative di cui al comma 1 dell'articolo
1, ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei
lavoratori dipendenti, sono inquadrate nel settore dei servizi
ovvero nel settore di eventuale specializzazione esclusiva e
ad esse non si applicano le disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Sono altresì
sottoposte alla normativa sulla certificazione dei bilanci.
3. Le imprese cooperative di cui al comma 1 dell'articolo 1
della presente legge possono altresì chiedere l'esonero totale
dagli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, alle
condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 13 della citata
legge n. 482 del 1968. In ogni caso non sono computabili tra i
loro dipendenti, agli effetti delle assunzioni obbligatorie, i
loro soci nonché gli appartenenti a categorie protette già
obbligatoriamente occupati.
4. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 13 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, come sostituito dall'articolo 6- bis
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
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