| (Agibilità).
1. Gli interessati devono comunicare l'avvenuta
l'ultimazione delle opere all'ente competente ed alla
regione.
2. Alla comunicazione è allegata una relazione tecnica
attestante la conformità delle opere al progetto, al parere di
cui all'articolo 36, comma 2, ed alle eventuali prescrizioni
adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 3.
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