| (Manutenzione).
1. I gestori delle piste provvedono all'ordinaria e
straordinaria manutenzione delle piste, curando che presentino
sempre i requisiti tecnici previsti e che siano munite della
prescritta segnaletica.
2. La mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 33 deve
essere segnalata dai gestori con mezzi idonei lungo la pista e
nelle stazioni dei relativi impianti di risalita.
3. In caso di ripetuta violazione del disposto dei commi 1
e 2 l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione
revocano l'autorizzazione prevista dall'articolo 34.
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