| (Segnaletica).
1. Le piste da sci devono essere dotate, a cura del
gestore, della necessaria segnaletica.
2. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti
dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) ed a quelli
eventualmente previsti da convenzioni internazionali.
3. La segnaletica deve essere realizzata in modo da
permetterne l'agevole rimozione a conclusione della stagione
sciistica e deve evidenziare la classificazione della pista ai
sensi dell'articolo 5 e la sua agibilità.
4. Nelle stazioni a valle degli impianti deve essere
apposto un prospetto generale delle piste recante la loro
classificazione,
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il loro stato e la relativa denominazione, oltre a quanto
previsto dall'articolo 74.
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