| (Soccorso).
1. Il gestore degli impianti ed il titolare della pista
devono assicurare i primi soccorsi, l'allerta dei più vicini
presìdi sanitari ed il trasporto degli infortunati sino alla
strada o all'area di atterraggio dell'elicottero più
vicini.
2. Le regioni, con propria legge, disciplinano:
a) l'addestramento, l'abilitazione e
l'aggiornamento professionale degli addetti al soccorso;
b) le caratteristiche tecniche e la consistenza dei
materiali destinati al soccorso;
c) l'integrazione con il sistema di emergenza
sanitaria regionale e provinciale;
d) l'allestimento di aree idonee all'atterraggio di
elicotteri;
e) la creazione di posti di primo soccorso
traumatologico adeguati alla portata degli impianti di
risalita ed idonei ad assicurare un'assisteza tempestiva agli
infortunati.
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