Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


303
DDL0016-0002
Progetto di legge Camera n. 16 - testo presentato - (DDL12-16)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C16. TESTIPDL
...C16.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC16 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Negli ultimi tempi vari
  provvedimenti hanno operato la trasformazione di enti pubblici
  in enti pubblici economici ovvero in società per azioni.
    Tale fenomeno ha ovvi riflessi sulla natura e sulla
  disciplina del rapporto di lavoro del personale e, di
  conseguenza, determina la devoluzione delle relative
  controversie al giudice ordinario.
    Ma l'attribuzione alla magistratura ordinaria della
  giurisdizione relativa al personale degli enti pubblici
  trasformati avrà effetti di ricaduta assai negativi
  sull'intero sistema, giacché l'aggravio di lavoro
  interviene in una situazione di vera e propria crisi della
  giustizia civile e sarà difficilmente riassorbibile nel breve
  periodo se si tiene conto della rigidità delle procedure di
  accesso alla magistratura.  Occorre, dunque, una
  razionalizzazione della materia onde evitare interventi
  episodici in occasione dei singoli provvedimenti che
  potrebbero determinare differenti discipline, se non anche
  disparità di trattamento.
    Ciò premesso, l'articolo 1 del decretolegge innanzitutto
  richiama l'articolo 5 del codice di procedura civile,
  ovviamente nella nuova formulazione risultante dalla legge 26
  novembre 1990, n. 353; questo
 
                               Pag. 2
 
  significa che le cause pendenti innanzi al giudice
  amministrativo, per il principio della  perpetuatio
  jurisdictionis,  continueranno ad essere trattate dallo
  stesso, restando insensibile la giurisdizione al mutamento
  della "legge" relativo alla natura del rapporto di lavoro.
    La norma afferma, inoltre, che restano devolute alla
  giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie
  relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
  lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.  In pratica,
  e allo scopo di razionalizzare la materia, si crea uno
  spartiacque: rimangono al giudice amministrativo le
  controversie che nascono collegate al rapporto pubblicistico;
  sono devolute al
  giudice ordinario quelle controversie che sorgono con
  riferimento al rapporto di lavoro di diritto privato.
    Tale razionalizzazione eviterà che si possa determinare
  dinanzi al pretore del lavoro, competente all'interno della
  giurisdizione ordinaria, una situazione di ingolfamento tale
  da sconfinare in una sorta di denegata giustizia.
    La straordinaria necessità ed urgenza sta nel fatto che il
  completamento delle procedure di privatizzazione comporta
  automaticamente, e in tempi brevi, l'attribuzione delle cause
  al giudice ordinario; cioè determina subito e in modo
  irreversibile quegli effetti estremamente negativi che con il
  provvedimento si intendono evitare.
 
DATA=940308 FASCID=DDL12-16 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0016 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=001600 00 FASCIDC=12DDL0016 SORTNAV=0001600 000 00000 ZZDDLC16 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati