| Onorevoli Deputati! -- Negli ultimi tempi vari
provvedimenti hanno operato la trasformazione di enti pubblici
in enti pubblici economici ovvero in società per azioni.
Tale fenomeno ha ovvi riflessi sulla natura e sulla
disciplina del rapporto di lavoro del personale e, di
conseguenza, determina la devoluzione delle relative
controversie al giudice ordinario.
Ma l'attribuzione alla magistratura ordinaria della
giurisdizione relativa al personale degli enti pubblici
trasformati avrà effetti di ricaduta assai negativi
sull'intero sistema, giacché l'aggravio di lavoro
interviene in una situazione di vera e propria crisi della
giustizia civile e sarà difficilmente riassorbibile nel breve
periodo se si tiene conto della rigidità delle procedure di
accesso alla magistratura. Occorre, dunque, una
razionalizzazione della materia onde evitare interventi
episodici in occasione dei singoli provvedimenti che
potrebbero determinare differenti discipline, se non anche
disparità di trattamento.
Ciò premesso, l'articolo 1 del decretolegge innanzitutto
richiama l'articolo 5 del codice di procedura civile,
ovviamente nella nuova formulazione risultante dalla legge 26
novembre 1990, n. 353; questo
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significa che le cause pendenti innanzi al giudice
amministrativo, per il principio della perpetuatio
jurisdictionis, continueranno ad essere trattate dallo
stesso, restando insensibile la giurisdizione al mutamento
della "legge" relativo alla natura del rapporto di lavoro.
La norma afferma, inoltre, che restano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione. In pratica,
e allo scopo di razionalizzare la materia, si crea uno
spartiacque: rimangono al giudice amministrativo le
controversie che nascono collegate al rapporto pubblicistico;
sono devolute al
giudice ordinario quelle controversie che sorgono con
riferimento al rapporto di lavoro di diritto privato.
Tale razionalizzazione eviterà che si possa determinare
dinanzi al pretore del lavoro, competente all'interno della
giurisdizione ordinaria, una situazione di ingolfamento tale
da sconfinare in una sorta di denegata giustizia.
La straordinaria necessità ed urgenza sta nel fatto che il
completamento delle procedure di privatizzazione comporta
automaticamente, e in tempi brevi, l'attribuzione delle cause
al giudice ordinario; cioè determina subito e in modo
irreversibile quegli effetti estremamente negativi che con il
provvedimento si intendono evitare.
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