| (Rapporti tra le imprese fornitrici
e i lavoratori comandati).
1. Le imprese cooperative di cui al comma 1 dell'articolo 1
sono tenute a
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corrispondere al lavoratore, socio oppure loro dipendente,
per i periodi di comando, una retribuzione complessiva e ad
assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello
spettante ai lavoratori di pari qualifica dipendenti dal
datore di lavoro che utilizza la prestazione, secondo le
disposizioni dei contratti collettivi nazionali ed aziendali
di lavoro applicabili.
2. Le imprese cooperative sono responsabili, altresì, per
il pagamento di tutti gli oneri contributivi derivanti dalle
disposizioni di legge in materia di previdenza ed assistenza,
nonché dei premi dovuti ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni. Con il decreto di cui al
comma 5 dell'articolo 1 si dispongono, altresì, le modalità di
applicazione ai destinatari della presente legge delle forme
pensionistiche complementari. Le imprese cooperative di cui al
comma 1 sono inoltre responsabili in solido con il datore di
lavoro utilizzatore per le conseguenze derivanti dal mancato
approntamento delle misure di sicurezza e delle cautele
antinfortunistiche, nonché in ogni caso in cui il datore di
lavoro stesso debba rispondere dell'infortunio ai sensi della
lettera c) del comma 1 dell'articolo 9.
3. Ove non dispongano più favorevolmente contratti
collettivi nazionali o aziendali, l'impresa cooperativa è in
ogni caso obbligata a garantire al lavoratore, socio o non
socio, per i periodi in cui non è comandato presso datori di
lavoro utilizzatori, almeno una retribuzione lorda complessiva
mensile non inferiore all'ultima rivalutazione della somma di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) e comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 1^ febbraio 1986, n.
13.
4. E' fatto divieto alle imprese fornitrici di trattenere,
in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, oltre al
corrispettivo pattuito con il datore di lavoro utilizzatore,
anche una quota parte o percentuale della retribuzione dovuta
al lavoratore, socio o non
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socio, ai sensi dei commi 1 e 3, e di pretenderne
anticipazioni, depositi o garanzie patrimoniali.
5. E' fatto divieto a chiunque di percepire in modo
continuativo compensi dall'impresa cooperativa di cui al comma
1 dell'articolo 1 o da qualunque altro soggetto, collegati a
qualsiasi titolo all'attività dell'impresa cooperativa stessa
o a comandi temporanei da essa disposti, ed eccedenti quelli
di cui al presente articolo. In caso di violazione, si
applicano al trasgressore le disposizioni di cui agli articoli
1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
6. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano ai rapporti tra le imprese cooperative e i
lavoratori comandati le disposizioni di cui alle sezioni I, II
e III del titolo II del libro quinto del codice civile.
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