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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3030
DDL0185-0009
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL12-185)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Rapporti tra le imprese fornitrici
                e i lavoratori comandati). 
    1.  Le imprese cooperative di cui al comma 1 dell'articolo 1
  sono tenute a
 
                              Pag. 21
 
  corrispondere al lavoratore, socio oppure loro dipendente,
  per i periodi di comando, una retribuzione complessiva e ad
  assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello
  spettante ai lavoratori di pari qualifica dipendenti dal
  datore di lavoro che utilizza la prestazione, secondo le
  disposizioni dei contratti collettivi nazionali ed aziendali
  di lavoro applicabili.
    2.  Le imprese cooperative sono responsabili, altresì, per
  il pagamento di tutti gli oneri contributivi derivanti dalle
  disposizioni di legge in materia di previdenza ed assistenza,
  nonché dei premi dovuti ai sensi del testo unico delle
  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
  infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
  1124, e successive modificazioni.  Con il decreto di cui al
  comma 5 dell'articolo 1 si dispongono, altresì, le modalità di
  applicazione ai destinatari della presente legge delle forme
  pensionistiche complementari.  Le imprese cooperative di cui al
  comma 1 sono inoltre responsabili in solido con il datore di
  lavoro utilizzatore per le conseguenze derivanti dal mancato
  approntamento delle misure di sicurezza e delle cautele
  antinfortunistiche, nonché in ogni caso in cui il datore di
  lavoro stesso debba rispondere dell'infortunio ai sensi della
  lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 9.
    3.  Ove non dispongano più favorevolmente contratti
  collettivi nazionali o aziendali, l'impresa cooperativa è in
  ogni caso obbligata a garantire al lavoratore, socio o non
  socio, per i periodi in cui non è comandato presso datori di
  lavoro utilizzatori, almeno una retribuzione lorda complessiva
  mensile non inferiore all'ultima rivalutazione della somma di
  cui all'articolo 16, comma 1, lettera  b)  e comma 2 del
  decreto del Presidente della Repubblica 1^ febbraio 1986, n.
  13.
    4.  E' fatto divieto alle imprese fornitrici di trattenere,
  in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, oltre al
  corrispettivo pattuito con il datore di lavoro utilizzatore,
  anche una quota parte o percentuale della retribuzione dovuta
  al lavoratore, socio o non
 
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  socio, ai sensi dei commi 1 e 3, e di pretenderne
  anticipazioni, depositi o garanzie patrimoniali.
    5.  E' fatto divieto a chiunque di percepire in modo
  continuativo compensi dall'impresa cooperativa di cui al comma
  1 dell'articolo 1 o da qualunque altro soggetto, collegati a
  qualsiasi titolo all'attività dell'impresa cooperativa stessa
  o a comandi temporanei da essa disposti, ed eccedenti quelli
  di cui al presente articolo.  In caso di violazione, si
  applicano al trasgressore le disposizioni di cui agli articoli
  1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
    6.  Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente
  legge, si applicano ai rapporti tra le imprese cooperative e i
  lavoratori comandati le disposizioni di cui alle sezioni I, II
  e III del titolo II del libro quinto del codice civile.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0028 TOTDOC=0014 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=032 PAGFIN=0022 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=12DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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