| (Tutela ambientale).
1. Al termine della stagione sciistica, allo scopo di
evitare erosioni, con perdita di stabilità ed alterazione del
regime delle acque, i terreni interessati devono essere
adeguatamente sistemati.
2. Devono essere altresì assicurati, mediante idonei
interventi, la conservazione ed il ripristino del manto erboso
nelle zone interessate dalle stagioni sciistiche.
3. Allo scadere dell'autorizzazione all'esercizio della
pista i luoghi su cui essa insiste e le zone limitrofe devono
essere comunque ridotte in pristino.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono
svolgersi a cura e spese del gestore della pista.
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