| (Comportamento degli sciatori).
1. Gli sciatori ed i frequentatori delle piste da sci e
degli impianti di risalita devono osservare le disposizioni
del presente capo, quelle adottate dalle regioni ai sensi del
comma 3, le disposizioni impartite dai gestori e la
segnaletica posta sulle piste, nelle stazioni di partenza ed
in quelle di arrivo degli impianti.
2. Gli sciatori devono in ogni caso comportarsi con
prudenza, perizia e diligenza onde evitare danni a persone e
cose, intralcio agli altri sciatori o pericoli per
l'incolumità altrui.
3. Le regioni ed i comuni possono adottare ulteriori
prescrizioni per garantire la sicurezza ed il miglior utilizzo
delle piste e degli impianti.
4. E' vietato percorrere le piste con attrezzatura diversa
dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve.
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5. E' altresì vietato accedere alle piste da fondo con sci
od altri mezzi non idonei.
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