| (Vicende del rapporto tra impresa cooperativa e lavoratore
temporaneo e di quello tra lavoratore temporaneo e datore di
lavoro utilizzatore).
1. Costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto di
effettuare il comando presso il datore di lavoro utilizzatore,
quando non è sorretto da giustificato motivo, ovvero quando
l'attività lavorativa richiesta si svolga in un luogo distante
non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in
non più di sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza
del lavoratore.
2. Qualora il comando disposto ai sensi della presente
legge sia interrotto per fatto del datore di lavoro
utilizzatore e non ricorra un giustificato motivo, il
lavoratore ha diritto di percepire dalla impresa cooperativa
un'indennità pari alle retribuzioni che avrebbe ancora
percepito lavorando presso il datore di lavoro utilizzatore
per il periodo di comando non effettuato, salva restando, in
tal caso, l'eventuale azione di integrale regresso della
impresa cooperativa nei confronti del datore di lavoro
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utilizzatore, che può allora essere chiamato in causa per il
pagamento dell'intero corrispettivo pattuito.
3. Il divieto di indagini di cui all'articolo 8 della legge
20 maggio 1970, n. 300, si applica anche al datore di lavoro
utilizzatore e dispiega i suoi effetti, come divieto di
informazioni, anche nei rapporti tra questi e la impresa
cooperativa. Ogni diversa elaborazione o comunicazione a terzi
di dati relativi al lavoratore da sottoporre a comando è
comunque soggetta al consenso dell'interessato, da prestarsi
per iscritto anche se il rapporto è terminato, quando i dati
stessi consentano di identificarne la persona. Il consenso può
essere revocato in qualsiasi momento e l'interessato deve
essere reso edotto di questo diritto.
4. Nei rapporti intercorrenti tra la impresa cooperativa ed
i suoi soci e dipendenti, in quelli tra costoro ed il datore
di lavoro utilizzatore, nonché nei rapporti tra quest'ultimo e
la impresa cooperativa, devono essere osservati i princìpi di
non discriminazione, diretta e indiretta, di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125.
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