| (Impianti radio di soccorso).
1. La detenzione, l'installazione e l'esercizio degli
impianti radioelettrici destinati a fini di gestione, di
soccorso e di tutela dell'incolumità degli utenti delle piste
da sci e degli impianti a fune, dei relativi addetti, degli
esercenti il fuori pista e lo sci alpinismo sono disciplinati
dalle leggi regionali.
2. Le leggi regionali devono garantire il migliore impiego
degli apparati radioelettrici per la sicurezza degli sciatori
su pista, l'ordinato svolgimento delle relative attività, la
prevenzione dei pericoli da esse derivanti, la tutela dei
dipendenti, degli addetti e degli utenti degli impianti di
risalita, l'efficiente gestione dei mezzi stessi nonché
l'incolumità degli esercenti il fuori pista e lo sci
alpinismo.
3. Gli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 si applicano
anche all'impiego di apparati radioelettrici finalizzati al
soccorso ed alla localizzazione in alta montagna per la
sicurezza degli itinerari alpinistici ed escursionistici.
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