| (Frequenze).
1. I ricetrasmettitori di cui all'articolo 62, comma 1,
devono operare nella gamma VHF (146 - 174 Mhz).
2. Gli apparati di cui all'articolo 68 devono operare nella
gamma UHF o sulle onde lunghe.
3. Restano ferme le frequenze già assegnate al soccorso
alpino dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
4. Con legge regionale deve prevedersi una frequenza
specifica per la trasmissione di soli brevi segnali di
soccorso e localizzazione, con divieto assoluto di altro
impiego od occupazione persistente della frequenza stessa.
5. Presso i presìdi di soccorso deve essere installato un
centro di ascolto permanente sulla frequenza determinata ai
sensi del comma 4.
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